DI GIOVANNI GALLI

Il contraente di una polizza assicurativa con una compagnia estera che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi potrà essere esonerato dall’obbligo di fornire una specifi ca provvista per il pagamento delle imposte dovute sulle riserve matematiche. Sarà dunque, entro il prossimo 16 novembre, direttamente la compagnia a provvedere al versamento individuando in questo modo un comportamento concludente relativo alla opzione per il 2011. È questo uno dei passaggi principali della circolare dell’agenzia delle entrate n. 41 di ieri con la quale l’amministrazione fi nanziaria ha fornito i propri chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012 in tema di imposta sostitutiva sulle polizze assicurative nella misura dello 0,35 per cento. LA circolare ricorda che sui redditi di capitale prodotti dai contratti assicurativi, il soggetto non residente può esercitare una opzione anche attraverso il rappresentante fiscale operando in qualità di sostituto di imposta, evitando ai contraenti residenti in Italia di effettuare anche gli adempimenti previsti ai fi ni degli obblighi di monitoraggio. L’opzione deve essere comunicata al contraente e all’Amministrazione fi nanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari che l’impresa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate. Nel caso di esercizio dell’opzione, le imprese di assicurazione estere operanti in regime di libera prestazione di servizi sono tenute, al versamento dell’imposta sostitutiva dello 0,35 per cento sull’ammontare delle riserve matematiche dei rami vita relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. Il terzo comma dell’articolo 68 del dl 83 del 2012, prevede che gli intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sul valore delle polizze a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, in deroga al principio di irretroattività Per tale periodo di imposta il versamento deve essere effettuato, entro il termine del 16 novembre 2012. La circolare osserva come relativamente al versamento sulle riserve esistenti alla data del 31 dicembre 2011 lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d’imposta. Tale termine era dunque già decorso alla data di entrata in vigore della nuova normativa (12 agosto 2012). Peraltro, il mancato esercizio della predetta opzione per il 2011 da parte delle compagnie estere comporta l’obbligo di applicare e versare l’imposta sul valore delle polizze da parte degli intermediari, previa provvista del contraente, con effetto retroattivo al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011, ai sensi del terzo comma dell’articolo 68 e, per tale periodo di imposta il versamento deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2012. Quindi, in relazione a queste diffi coltà la circolare afferma come qualora la compagnia di assicurazione estera intenda sollevare il contraente dall’onere della provvista, la stessa dovrà effettuare entro il predetto termine il versamento dell’imposta annua dello 0,35 per cento sulle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2011 relative alle polizze stipulate da contraenti residenti. Tale «comportamento concludente» sarà inteso, limitatamente all’imposta dello 0,35 per cento, come manifestazione dell’opzione con effetto per il 2011, e non darà luogo all’applicazione delle sanzioni per il tardivo versamento. ©Riproduzione riservata