L’Agenzia delle entrate, nell’imminenza della scadenza del termine del 16 novembre 2012 per il versamento dell’imposta relativa al valore delle polizze stipulate in Italia in regime di LPS, ha fornito, con la circolare n. 41/E del 31 ottobre 2012, le attese istruzioni riguardo all’applicazione delle disposizioni recate dall’art. 68 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che è intervenuto ad integrare sia l’art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sia l’art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, con disposizioni – aventi ad oggetto le polizze vita emesse da imprese di assicurazione operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato – “volte all’armonizzazione del trattamento fiscale tra polizze emesse da compagnie residenti e polizze emesse da compagnie estere che non pagano l’imposta annua dello 0,35%”.

In particolare l’integrazione del comma 3 dell’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (nella misura del 20 per cento, a seguito dell’unificazione delle aliquote delle rendite finanziarie disposta dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) sui redditi assicurativi, dovuti da parte dei soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 attraverso i quali sono riscossi i redditi che derivano dalle citate polizze estere “Nel caso in cui l’imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, …” mentre l’integrazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 209 del 2002 con il comma 2-sexies estende l’applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 2-ter di tale articolo anche ai citati soggetti di cui all’art. 26-ter, comma 3, terzo periodo, quelli cioè attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti in esame, disponendo inoltre che l’imposta (dello 0,35 per cento) è  commisurata al valore dei predetti contratti di assicurazione.

Quanto alla decorrenza della norma, il comma 3 dell’art. 68 stabilisce che “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011. Per tale periodo d’imposta il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011”, tenuto conto evidentemente del fatto che per il 2011 la data di versamento delle predette imposte era scaduta il 18 giugno 2012.

I chiarimenti che interessano in particolare l’operatività delle compagnie estere che operano in Italia in regime di LPS.

Opzione da parte della compagnia estera

Si ricorda (vd. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 62/E del 31 dicembre 2003, sub par. 2) che l’opzione dell’impresa estera di assumere gli obblighi di sostituto di imposta a decorrere da una specifica data deve essere comunicata, oltreché all’Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti d’imposta che sia obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate, anche al contraente.

Dovendo escludere che l’intervento dell’impresa estera a seguito dell’opzione possa sovrapporsi a quello dell’intermediario italiano, ove l’impresa estera abbia esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva nel corso del 2011, comunicata con il Mod. 770/2012, il cui termine di presentazione è scaduto il 20 settembre 2012, gli intermediari italiani eventualmente coinvolti nella riscossione dei redditi assicurativi sono tout court esclusi dagli obblighi che derivano dalla normativa in esame. A fortiori tale esclusione opera se l’opzione è stata esercitata prima del 2011.

Nel caso in cui l’opzione dell’impresa estera sia riferita ad una data successiva al 16 novembre 2012, detta opzione comporterà l’applicazione da parte dell’impresa estera sia dell’imposta sostituiva sui rendimenti liquidati a decorrere da tale data sia dell’imposta dello 0,35 per cento del valore delle relative riserve risultanti nel bilancio dell’anno nel corso del quale viene esercitata l’opzione e degli anni successivi. Naturalmente l’intermediario sarà esonerato dall’applicazione dell’imposta sul valore delle polizze a decorrere dall’anno nel corso del quale viene esercitata l’opzione da parte dell’impresa estera.

Opzione della compagnia estera riferita al 2011

L’Agenzia delle entrate (vd. circolare n. 41/E, sub par. 3.4), tenendo evidentemente conto delle richieste delle compagnie estere, rappresentate anche dall’ANIA, volte ad esonerare i contraenti dall’obbligo di fornire la provvista dell’imposta sul valore delle polizze all’intermediario, come prevede il comma 2-sexies dell’art. 1 del decret-legge n. 209 del 2002, ha ritenuto in via pratica di consentire alla compagnia di assicurazione estera un’opzione tardiva riferita al 2011, sempreché la stessa effettui entro il 16 novembre 2012 il versamento dell’imposta annua dello 0,35 per cento sulle riserve matematiche relative alle polizze stipulate da contraenti residenti, iscritte nel bilancio relativo al 2011 ed al riguardo ha precisato che “Tale comportamento concludente sarà inteso, limitatamente all’imposta dello 0,35 per cento, come manifestazione dell’opzione in esame con effetto, per il periodo di imposta 2011, e non darà luogo all’applicazione delle sanzioni per il tardivo versamento”. L’ANIA ritiene che in tal caso la base imponibile siano le riserve matematiche relative alle polizze stipulate da contraenti residenti in Italia, iscritte nel bilancio relativo al 2011, senza espungere quelle relative alle polizze eventualmente liquidate, anche parzialmente, nel corso del 2012.  

A seguito dell’opzione in esame, la compagnia avrà cura di comunicare al contraente e/o all’intermediario l’avvenuto esercizio dell’opzione tramite il versamento, nonché di indicare l’opzione nel modello di dichiarazione del sostituto di imposta relativo all’anno 2012 (mod. 770/2013).

In tale ipotesi, è stato precisato dall’Agenzia, “la sostituzione tributaria della da parte della compagnia estera ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 opera per i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione che saranno erogati a partire dalla data di versamento dell’imposta sulle riserve matematiche”. 

Tale precisazione, pertanto, non consente di far retroagire al 1° gennaio 2012 anche l’opzione per il ruolo di sostituto d’imposta, ai fini dell’art. 26-ter del D.P.R. 600 del 1973, sicché l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva sui rendimenti liquidati continua a spettare al contribuente, ai sensi dell’art. 18 del TUIR, se le prestazioni sono state erogate prima del 12 agosto 2012, e spetta all’intermediario, se le prestazioni sono erogate dal 12 agosto 2012 fino al giorno anteriore alla data di versamento dell’imposta sulle riserve matematiche, riferita al 2011, da parte della compagnia estera.

Monitoraggio fiscale

La circolare n. 41/E, sub 1.1, ha ritenuto opportuno ricordare i criteri per stabilire gli obblighi di monitoraggio fiscale e del suo esonero, chiarendo al riguardo che non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 (modulo RW per l’indicazione della consistenza dell’investimento all’estero e dei relativi trasferimenti da, verso e sull’estero) qualora il contratto assicurativo sia concluso per il tramite di intermediari finanziari residenti di cui all’art. 1 dello stesso decreto-legge e qualora sia ad essi conferito l’incarico di incassare i redditi derivanti da tale contratto. In particolare, l’esonero dal monitoraggio fiscale riguarda: le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli artt.

6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997; per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali.

In entrambe le ipotesi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio spetta a condizione che sia conferito all’intermediario residente l’incarico di riscossione di tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvestimento e il pagamento dei proventi derivanti dalle polizze assicurative a contenuto finanziario, indipendentemente dalla modalità con la quale avviene il conferimento di tale incarico all’intermediario. Come specificato nella risoluzione n. 15/E del 18 febbraio 2011, l’incarico può, infatti, essere indifferentemente conferito dal contribuente che delega un intermediario residente all’incasso della prestazione assicurativa o direttamente dalla compagnia estera che attraverso una specifica clausola nell’ambito dell’accordo negoziale individua l’intermediario residente che è delegato ad erogare le prestazioni al contribuente.

L’esonero non dipende dall’esercizio della qualità di sostituto d’imposta in capo all’intermediario, essendo, invece, rilevante la circostanza che gli intermediari siano tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei flussi transfrontalieri di attività finanziarie ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 nei casi in cui il contribuente sia tenuto ad adempiere agli obblighi di dichiarazione dei relativi redditi.

Fonte: ANIA