Ha diritto al risarcimento dei danni la famiglia che, pur senza alcun vincolo di parentela, ospitava una persona poi morta in un incidente sul lavoro. Lo sottolinea la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 43434), affrontando il caso di un extracomunitario deceduto a seguito delle lesioni riportate cadendo da 8 metri giù dal tetto di un capannone. Il responsabile di cantiere e l’amministratore unico della società datrice di lavoro erano stati condannati per omicidio colposo dal tribunale di Treviso prima e dalla Corte d’appello di Venezia poi, e al risarcimento danni a favore della madre del lavoratore e ai componenti di una famiglia che lo aveva ospitato in Italia, con i quali lo straniero viveva stabilmente. Condanna confermata dalla Suprema corte secondo cui «la risarcibilità del danno subito da persona convivente è legata alla provata turbativa dell’equilibrio affettivo e patrimoniale instaurato mediante una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale». Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto provato il fatto che la famiglia in questione avesse «incontestabilmente accolto in Italia» l’immigrato «per ospitarlo nella sua abitazione».