Gli esodati vanno in pensione con 40 anni di lavoro, ma devono aspettare la fi nestra mobile prima d’intascare la pensione. Vecchi requisiti di pensione dunque per i cosiddetti esodati, ossia per quelle particolari categorie di lavoratori individuate dall’ultima riforma delle pensioni (riforma Fornero) alle quali continuano ad applicarsi i requisiti, sia di accesso sia di decorrenza, vigenti al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 con la riforma). Questi lavoratori, perciò, continuano ad andare in pensione di vecchiaia o di anzianità: a) sulla base dei requisiti vigenti prima del 6 dicembre 2011; b) sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (fi nestra mobile). Vecchi requisiti. In pratica, gli esodati sono lavoratori che possono accedere alla pensione in base alle vecchie regole (riforma Sacconi) evitando i nuovi e più restrittivi requisiti previsti dalla riforma Fornero (in vigore dal 1° gennaio 2012). Una differenza tra le due discipline è il campo di applicazione della «speranza di vita», operativa dal 1° gennaio 2013. Questa speranza di vita è un particolare automatismo di adeguamento dei requisiti per la pensione che funziona così: ogni tre anni viene misurata la variazione della probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora: se la probabilità cresce anche l’età di pensionamento si allontana della stessa misura; se diminuisce o rimane invariata, i requisiti restano invariati. La differenza è questa: mentre la riforma Sacconi ha reso applicabile il criterio a tutti i requisiti per la pensione con eccezione di quello unico contributivo, la riforma Fornero ha esteso la speranza di vita anche al requisito unico. Sopravvive la pensione di anzianità. Con riferimento agli esodati che possono andare in pensione con il massimo di lavoro (cioè i 40 anni), applicandosi la riforma Sacconi, deve considerarsi l’aumento di uno, due e tre mesi fi ssati per la «fi nestra mobile» ai fi ni della decorrenza della pensione. Nel caso di pensionamento con il requisito unico (40 anni) occorre tener conto della previsione (comma 2, dell’articolo 12, del dl n. 78/2010 introdotto dalla legge n. 111/2011) dell’incremento di un ulteriore mese per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a partire dal 2014 (si veda tabella). Esodati che maturano le «quote». Della speranza di vita, invece, dovranno tener conto i lavoratori esodati che accedono alla pensione in base alle «quote » (somma di età e contributi). Il primo adeguamento ci sarà dall’anno 2013 con un incremento di tre mesi (dm 6 dicembre 2011). Pertanto, per accedere alla pensione con i requisiti maturati a decorrere dall’anno 2013 si dovrà perfezionare quota 97,3 (oggi 97) se lavoratori dipendenti ovvero quota 98,3 (oggi 98) se lavoratori autonomi (si veda tabella).