Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS

Fisco soft sulla pensione integrativa a chi non ha dedotto i contributi nella dichiarazione dei redditi. Chi in sede di denuncia dei redditi, sul modello 730 o su Unico, non sia riuscito per incapienza o altre ragioni a dedurre interamente i contributi versati a un fondo pensione, può porvi rimedio: può scontare le tasse da pagare su quella che sarà la sua futura pensione di scorta. A tal fi ne però occorre un preciso adempimento: deve dare apposita comunicazione, di questa mancata deduzione fi scale, al proprio fondo pensione. A fine anno scade il termine per la comunicazione dei contributi pagati nel corso dell’anno 2011 e non dedotti sulla dichiarazione dei redditi di quest’anno. Producendo la comunicazione, all’atto di erogazione della pensione, il fondo pensione escluderà dalle tasse (Irpef) la quota di prestazione corrispondente all’importo dei contributi non dedotti fi scalmente. Fisco soft sulle pensioni di scorta. La prestazione tipica delle forme previdenziali complementari è una «pensione », ossia una rendita versata dal fondo pensione all’iscritto periodicamente. Un po’ come succede con l’Inps o l’Inpdap che gestiscono il sistema di previdenza (la pensione) obbligatorio. I fondi pensione, però, accanto alla rata mensile prevedono anche l’erogazione di un’altra tipologia di prestazione: la liquidazione di un capitale. Non solo; durante la vita lavorativa (quando cioè si pagano i contributi), i lavoratori possono ottenere delle anticipazioni dal fondo pensione. Quale che sia la prestazione erogata dal fondo pensione, le tasse vengono sempre applicate secondo due quote: una relativa alla quota dei rendimenti e l’altra relativa alla quota capitale. La prima quota (rendimenti) rappresenta ciò che il fondo pensione è riuscito a far «guadagnare » al lavoratore iscritto. I versamenti (tfr e contribuzione) fatti a un fondo pensione, infatti, producono un interesse (pari al guadagno degli investimenti) a favore dei lavoratori. Tali rendimenti pagano le tasse nella misura dell’11% in via definitiva, a titolo d’imposta sostitutiva dell’Irpef. Una delle caratteristiche della previdenza integrativa (l’ultima riforma è entrata in vigore il 2007) è la previsione di un regime fi scale agevolato, sia per i contributi versati che per le prestazioni erogate dai fondi pensione. Il regime di favore si applica dal 1° gennaio 2007, ossia sui contributi pagati da tale data e, di conseguenza, per le prestazioni afferenti agli stessi contributi. Lo sconto fi scale sui contributi. Per quanto riguarda i contributi (le somme versate periodicamente al fondo pensione per costruire la rendita/ pensione di scorta al netto del Tfr), le vecchie regole, rimaste in vigore fi no al 31 dicembre 2006, sancivano a favore di tutti i contribuenti (dipendenti, soci cooperative, agricoli, imprenditori, autonomi ecc.) il diritto alla deduzione dal reddito complessivo fi no a un limite da individuarsi nel valore minore tra i seguenti importi: a) il 12% del reddito complessivo e b) euro 5.164,57 (10 milioni di lire). Prevedeva, inoltre, che se alla formazione del reddito complessivo concorrevano redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione poteva competere su di un importo complessivo non superiore al doppio della quota di tfr destinata alle forme pensionistiche collettive e comunque nel rispetto dei predetti limiti (12% del reddito complessivo o euro 5.164,57). La nuova disciplina, invece, risulta più semplice e, soprattutto, più conveniente ai contribuenti. La prima novità è rappresentata dall’eliminazione del doppio vincolo per la deduzione massima (cioè il 12% del reddito, cosicché i contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57). Ne deriva il diretto benefi cio a favore dei titolari di reddito inferiore a 43.038 euro che, nella passata disciplina, rappresentava il limite di reddito fi no al quale i contributi potevano essere dedotti sempre in una misura inferiore a euro 5.164,57 (rappresentata dal 12% del reddito complessivo); e rappresentava anche il limite di reddito oltre il quale i contributi, anche se versati per un importo maggiore, potevano essere dedotti sempre e comunque fi no a quel massimo di 5.164,57 euro (il 12% di 43.038 è proprio 5.164,57). Con l’eliminazione del vincolo percentuale, dunque, anche chi consegue redditi inferiori a 43.038,00 euro (per esempio un reddito pari a 25 mila euro) ha la possibilità di dedurre i contributi fi no a 5.164,57 euro (nell’esempio precedente, con le vecchie regole si poteva dedurre un importo massimo di contributi di 3 mila euro, pari al 12% di 25 mila euro). Ciò diventa tanto più significativo se si considera che, come nella passata disciplina, il limite di deducibilità tiene conto di un unico plafond costituito dai contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari (per esempio nel caso di fissazione autonoma da parte del lavoratore della contribuzione) sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro a fondi di previdenza (articolo 105, comma 1, del Tuir), con eccezione del tfr. La nuova disciplina conserva dal passato la possibilità di fruire della deduzione fi scale anche in relazione ai contributi versati nell’interesse di persone a carico (articolo 12 del Tuir), purché le stesse si trovino in tale situazione (di carico fi scale). La deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale le persone sono a carico e per l’ammontare di contributi non dedotto dalle stesse persone, fermo restando il limite di euro 5.164,57. L’appuntamento di fine anno. Per la quota di contributi versati che non hanno fruito della deduzione fi scale, compresa la quota di contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, il lavoratore-contribuente deve darne comunicazione al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello durante il quale sono stato fatti i versamenti. Se cade prima del 31 dicembre, la comunicazione va fatta alla data in cui sorge diritto alla liquidazione della prestazione a carico del fondo pensione. Perché serve questa comunicazione? Perché a essa è legato un particolare benefi cio a favore del lavoratore. Infatti, la comunicazione concerne l’importo di contributi non dedotto nella dichiarazione dei redditi e, proprio perché non dedotti dalla dichiarazione dei redditi, la relativa quota di prestazioni va esclusa dalla tassazione: la comunicazione, dunque, serve a mettere il fondo pensione nelle condizioni di applicare l’esclusione fi scale. Si tratta di un’analoga comunicazione che già andava fatta in base al vecchio regime fi scale entro il termine del 30 settembre dell’anno successivo. L’appuntamento di fi ne mese (un modello è in pagina) concerne i contributi che sono stati versati nell’anno 2011 e che potevano essere dedotti dal reddito quest’anno con l’appuntamento della dichiarazione dei redditi proprio relativa all’anno 2011 (Unico/2012 o 730/2012). © Riproduzione riservata