DI ANTONIO CICCIA

Il condomino moroso perde un po’ della sua privacy. L’amministratore, secondo la legge di riforma del condominio, approvata definitivamente dalle camere martedì scorso e ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è tenuto a comunicare i dati dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino. Possono essere resi noti, dunque, i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali. Questa comunicazione è propedeutica a far sapere ai creditori del condominio l’esatta identità dei condomini, che non avendo pagato le rate condominiali, mettono in difficoltà il condominio nel suo complesso. Senza il versamento di tutti i partecipanti alla compagine condominiale, sul conto del condominio non ci sono le somme necessarie per pagare i fornitori del condominio. Il problema di conoscere i dati dei singoli condomini è nato a seguito della presa di posizione della Cassazione che ha costretto i fornitori del condominio a intentare cause contro i singoli condomini per recuperare quanto dovuto da ognuno: la Cassazione ha escluso il vincolo di solidarietà giuridica. Sul punto era già intervenuto il garante della privacy, con un’apertura alla possibilità di comunicazione dei dati dei morosi. Ma vediamo di riepilogare la questione. Con nota del 26 settembre 2008 il garante per la protezione dei dati personali ha dato riscontro a un’associazione di categoria in merito agli effetti della sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 9148 del 2008, che ha ritenuto legittimo, facendo propria la tesi minoritaria, il principio della parziarietà, ossia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote. In particolare, la Suprema corte ha sottolineato che l’obbligazione, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la solidarietà nel condominio, al contrario, non è contemplata da nessuna disposizione di legge e l’articolo 1123 del codice civile non distingue il profilo esterno da quello interno; l’amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote. In sostanza, se una ditta esegue lavori per il condominio e non riceve il pagamento, poteva fare causa al condominio e anche a uno solo dei condomini chiedendo a uno tutto il debito. Si parlava, infatti, di responsabilità solidale. Tutto è cambiato con la sentenza citata. La Cassazione impone, nell’esempio, alla ditta esecutrice dei lavori, di dividere il proprio credito nei confronti di ciascuno dei condomini. E per recuperare il credito si dovranno fare tante cause quanti sono i condomini e quindi conoscere i nominativi dei condomini e sapere la quota di debito loro attribuibile. La sentenza della Cassazione è stata smentita da alcune successive sentenze di merito, ma l’orientamento delle sezioni unite non è stato successivamente ribaltato dalla Suprema corte. Si è posto dunque il problema di privacy dei singoli condomini e cioè se può l’amministratore passare i dati dei condomini alle ditte. Con la nota del 2008 il garante ha risposto a una richiesta dall’Anaci, associazione degli amministratori, e ha risolto in senso positivo il quesito. L’Autorità garante ha innanzitutto richiamato l’attenzione su quanto affermato in occasione del proprio 18 maggio 2006, relativo al trattamento dei dati personali connessi all’attività di gestione di condomini: al punto 2.1 veniva precisato che le informazioni trattate, per finalità di gestione e amministrazione del condominio sensi dell’articolo 24, comma lettere a), b) o c), del codice privacy, possono essere riferite a ciascun partecipante condominiale in quanto funzionali all’amministrazione comune. Pertanto, concludeva il garante, anche a seguito della sentenza della Suprema corte, non sussiste alcun vincolo nella normativa privacy alla comunicazione detti dati. Infatti, fermo restando che le informazioni oggetto del trattamento devono essere pertinenti non eccedenti, dati personali riferiti ai singoli condomini possono trattati dai fornitori di beni e servizi condominiali in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola tramite amministratore ed eventualmente ex articolo 24, comma 1, lettera f), del codice privacy per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Questo significa che ricorre la causa di esonero dal consenso derivante dalla necessità di eseguire contratti: il rapporto contrattuale intrattenuto dal condominio si può riferire, infatti, ai singoli condomini. E dove c’è necessità di eseguire un rapporto contrattuale non ci sono restrizioni poste dalla legge sulla privacy. In sede di esemplificazione nella nota in questione il garante cita come dati suscettibili di tale trattamento quelli che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, le rispettive quote millesimali e, se del caso, le ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute. Stando alla legge di riforma del condominio, dalla facoltà si è passati all’obbligo di comunicare le informazioni necessarie ai creditori. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, riformulato dalla novella, prevede infatti che l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condomini morosi. L’unica condizione è che i creditori lo chiedano, non potendo l’amministratore fare comunicazioni unilaterali di sua iniziativa. Il condomino moroso non può invocare più la privacy e l’amministratore, osservando la legge, non ha nulla da temere quanto al rispetto della riservatezza. Peraltro l’amministratore deve limitarsi a dare i dati dei condomini morosi e non altro. Va aggiunto, però, che l’articolo 63, nella nuova formulazione, prevede che l’escussione dei condomini, quelli in regola con i pagamenti, può avvenire solo dopo che i creditori abbiano esperito le cause contro i morosi. A quel punto il creditore ha l’esigenza di conoscere i dati dei condomini in regola, ma la norma non lo contempla esplicitamente. © Riproduzione riservata