Pagina a cura DI FEDERICO UNNIA Più poteri all’Antitrust in materia di pubblicità ingannevole e di pratiche commerciali scorrette. Attribuendo un maggiore peso alla fase preistruttoria e una maggiore trasparenza. Lo scorso 12 settembre l’Authority antitrust ha dato il via libera al regolamento di attuazione della nuova competenza attribuitagli dal decreto legge del 24 gennaio 2012, in base alla quale può dichiarare, su denuncia, la vessatorietà di clausole inserite nei contratti tra imprese e consumatori. Una normativa che sia sul versante pratiche commerciali scorrette sia sui contratti introduce molte novità che impatteranno sul lavoro dei professionisti specializzati nel settore. «Sul versante delle Pcs si è proceduto all’adozione di un regolamento unico, sia in materia di pratiche commerciali scorrette che in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, così abolendo quella che era una inutile duplicazione di testi regolamentari di contenuto identico», spiega l’avvocato Paolina Testa, partner dello Studio Legale Fusi Testa Cottafavi Canu di Milano. Su questo versante, le novità più signifi cative consistono nell’introduzione di una più puntuale disciplina della fase preistruttoria, con l’indicazione dei motivi per i quali la stessa può essere chiusa, e con la conseguente enunciazione del contenuto dei provvedimenti che l’Agcm può emanare al riguardo, e con la fi ssazione di un termine (180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento) decorso il quale la fase preistruttoria si intende chiusa, salva la possibilità dell’Agcm di riaprirla successivamente d’uffi cio. «Sul versante clausole vessatorie la competenza dell’Agcm è del tutto nuova, perché introdotta solo col decreto liberalizzazioni dello scorso gennaio. Il nuovo regolamento disciplina non solo la fase contenziosa, su impulso di qualsiasi soggetto o organizzazione che vi abbia interesse o delle Camere di Commercio, ma disciplina anche la procedura di interpello, grazie alla quale un’impresa, prima dell’adozione di clausole che potrebbero essere considerate vessatorie, ha la facoltà di sottoporle all’esame dell’Agcm, che deve esprimersi nel termine di 120 dalla presentazione della richiesta», spiega la Testa. Ma il nuovo regolamento lascia aperto il dibattito su quali altri punti della disciplina potrebbero essere corretti. «Rimanendo all’aspetto regolamentare, sarebbe stato auspicabile che il nuovo regolamento avesse preso in considerazione anche le esigenze di certezza dell’impresa sottoposta a procedimento preistruttorio, stabilendo per l’Agcm l’obbligo, e non solo la facoltà, di comunicare a quest’ultima entro un certo termine o il provvedimento di archiviazione, o l’apertura del procedimento», aggiunge la Testa. «Sarebbe inoltre stata auspicabile l’introduzione del provvedimento di comunicazione delle risultanze istruttorie, ad esito della fase istruttoria, per consentire all’impresa di meglio focalizzare le sue difese conclusive. Inoltre, in termine più generali, sarebbe stato auspicabile un ampliamento dei termini a difesa concessi alla parte, tuttora molto stretti a fronte della durata del procedimento». Da segnalare, infi ne, che nella citata delibera dell’Autorità sono pubblicati i formulari cui le imprese dovranno fare ricorso la presentazione degli impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7 del Codice del consumo e il formulario per l’interpello preventivo in materia di clausole vessatorie. © Riproduzione riservata