DI VALERIO STROPPA La banca che vende titoli speculativi al cliente senza informarsi adeguatamente sul suo profi lo di rischio deve pagare. Non solo: l’obbligo di risarcimento scatta anche in assenza di specifi che indicazioni da parte del risparmiatore sul suo «passato fi nanziario». L’istituto di credito deve valutare da sé la propensione al rischio dell’investitore, sulla base delle informazioni disponibili come età, professione, reddito e portafoglio detenuto. Ad affermarlo è stata la prima sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18039/2012, depositata lo scorso 19 ottobre. Un soggetto aveva acquistato nel 2000 bond Cirio e Parmalat, poi non rimborsati a seguito dei crac fi nanziari delle due società. Il cliente si era così rivolto ai giudici di merito al fi ne di vedersi restituite le somme investite, giudicando la banca venditrice responsabile per avere agito in confl itto di interessi e per aver violato gli obblighi informativi in merito all’inadeguatezza delle operazioni. Tesi non accolta né dal tribunale di Lodi né dalla Corte di appello di Milano, che con sentenza del 23 aprile 2009 ha giudicato infondata la domanda di nullità sia degli ordini di acquisto titoli sia del contratto-quadro di consulenza fi nanziaria. Da qui il ricorso per Cassazione. Secondo i giudici del «Palazzaccio», invece, era proprio obbligo della banca comunicare i rischi al cliente, nonché informarsi sulla sua propensione al rischio. E gravava sull’istituto dare dimostrazione di aver compiuto tali valutazioni. In assenza di prove, si deve ritenere ex lege (sulla base dell’articolo 23, comma 6 del Tuf) che vi sia stato inadempimento. Suffi ciente perché l’intermediario sia condannato al risarcimento del danno. Tale principio si pone in contrasto con gran parte delle sentenze rese dalle Corti di merito, le quali, fi no a oggi, avevano rigettato le richieste di risarcimento avanzate dai risparmiatori, sostenendo proprio il principio opposto. Cioè che, anche nell’ipotesi in cui la banca non fosse risultata adempiente agli obblighi informativi in merito al cliente e al prodotto, era comunque il risparmiatore a dover dimostrare come, se fosse stato correttamente informato, avrebbe scartato l’investimento in titoli rischiosi quali Cirio, Parmalat e bond argentini. Ma gli «ermellini» enunciano un ulteriore principio di diritto. Quando a essere negoziati sono titoli riservati a investitori istituzionali, in periodo di grey market (cioè prima dell’emissione formale degli stessi), nonché in assenza di offering circular che ne illustra le caratteristiche, la banca deve utilizzare massima cautela nel negoziarli con i clienti retail, considerata la pericolosità intrinsceca di tali prodotti fi nanziari. Questa deriva, in sostanza, dalla carenza di informazioni uffi ciali sui medesimi. Non rileva, quindi, la circostanza che il cliente si sia rifi utato di fornire le informazioni richieste al momento della conclusione del contratto di negoziazione titoli: l’intermerdiario è comunque obbligato a valutare l’adeguatezza del titolo offerto, prendendo in esame tutte le informazioni in possesso sul risparmiatore (età, grado di istruzione, professione ecc.), nonché «i suoi precedenti investimenti volti alla conservazione del capitale, dai quali risultava che il suo era un profi lo di rischio di investitore prudente», spiega la sentenza. Né viene recepita la tesi difensiva della banca, secondo la quale le obbligazioni Cirio e Parmalat godevano di una valutazione di «adeguata protezione» da parte delle società di rating e il cliente era abituato «a investire per conseguire guadagni» e «era titolare di un cospicuo patrimonio». Poiché nel periodo di grey market nemmeno gli stessi intermediari disponevano di informazioni adeguate sulle caratteristiche dei titoli, né di un rating uffi ciale, «ciò avrebbe dovuto indurre la banca ad agire con la massima prudenza, segnalando che si trattava di titoli particolarmente rischiosi o comunque non sicuri (tanto più che, in prima battuta, erano destinati ai soli investitori istituzionali)», chiosa la Cassazione.