DI NICOLA MONDELLI

Niente trattamento di fi ne rapporto (Tfr) per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, ma solo quello di fi ne servizio (Tfs-buonuscita). Il decreto legge n.185 del 29 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo, ha quindi confermato quanto anticipato sulle pagine di ItaliaOggi di martedi scorso: in materia liquidazione il personale della scuolatorna indietro. Si torna insomma esclusivamente alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, quella più conosciuta come buonuscita e non più quella mista( Tfs per i servizi prestati fi no al 31 dicembre 2010, TFR per quelli prestati dal 1° gennaio 2011 e fi no alla data di cessazione dal servizio) prevista dal comma 10 dell’articolo 12 del decreto legge 78/2010, convertito con modifi cazioni, dalla legge 122/2010 entrata in vigore dal 1° gennaio 2011. Tale comma disponeva che, limitatamente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo del trattamento di fi ne servizio applicabile al personale della scuola ed a tutti i dipendenti pubblici doveva essere disposto secondo le regole di cui all’articolo 2120 del codice civile e, quindi, secondo le regole del trattamento di fi ne rapporto (Tfr). Il Governo, proponendo con il decreto legge n. 185 la abrogazione del comma 10, comma peraltro già gravato del giudizio di illegittimità costituzionale, ha pertanto inteso ripristinare integralmente, per tutti i pubblici dipendenti, la disciplina di cui al Decreto presidenziale 1032/1973. Un secondo effetto ottenuto con l’abrogazione è quello di avere legittimato il prelievo del contributo previdenziale a carico del lavoratore del 2,50 per cento della base contributiva, come stabilito dall’articolo 37 del suddetto decreto, operato anche sulle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, vanifi cando in tale modo le migliaia di diffi – de presentate dai lavoratori che chiedevano la restituzione delle somme trattenute mensilmente sullo stipendio e comportando l’estinzione di diritto dei processi pendenti aventi per oggetto, appunto, la domanda di restituzione.. Un terzo effetto è quello che l’ente di previdenza guidato da Antonio Mastrapasqua, Inps/ Inpdap, deputato a liquidare il trattamento di fi ne servizio del personale della scuola cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 1° settembre 2012, dovrà rideterminare l’ammontare della buonuscita applicando, anche per i periodi di servizio decorrenti dal 1° gennaio 2011, le stesse norme utilizzate per determinare l’ammontare della buonuscita relativamente ai periodi di servizio o di periodi utili prestati fi no al 31 dicembre 2010. Il ripristino della normativa che disciplina il trattamento di fi ne servizio/buonuscita in vigore dal 1973, sembra avere creato disorientamento soprattutto tra il personale della scuola non avendo piena consapevolezza degli effetti che tale ripristino potrà avere sull’ammontare della futura liquidazione rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione, misto o pieno, del Tfr. Le due modalità utilizzate per determinare l’ammontare del trattamento da liquidare all’atto della cessazione dal servizio e nei tempi previsti dalla normativa vigente, sono indubbiamente diverse. Per calcolare il Tfs nella misura al lordo delle imposte, la base di calcolo è costituita dall’80 per cento dallo stipendio in godimento all’atto della cessazione dal servizio, ivi compresa l’indennità integrava conglobata, dalla tredicesima mensilità e dalle indennità specifi catamente indicate nell’articolo 38 del decreto 1032/1973. La base contributiva così determinata viene moltiplicata per gli anni di contribuzione utile ai fi ni della liquidazione. Per calcolare il Tfr-trattamento di fine rapporto, sempre nella misura al lordo delle imposte, si prendono in considerazione lo stipendio tabellare annuale, i trattamenti accessori fi ssi e continuativi e la tredicesima mensilità. La somma ottenuta si divide per il 13,5 per cento. Il risultato della divisione rappresenta la quota di Tfr annuale. Tale quota va sommata a quella determinata per l’anno precedente rivalutata. Detta somm a t o r i a , con le stesse caratteristiche, si ripete anno per anno fi no a quello di cessazione dal servizio. A causa soprattutto dei diversi elementi retributivi che concorrono alla formazione della base di calcolo da parte dei due istituti è diffi – cile rispondere alla domanda su quale dei due sistemi di calcolo risulti più vantaggioso per il personale della scuola. Anche se prevale la convinzione che, a parità di anni di servizio, la somma liquidata con il Tfr sia inferiore a quella liquidata con il sistema di calcolo del Tfs-buonuscita. É una convinzione comprensibile, considerato che normalmente le riforme attuate in periodi critici per i bilanci dello Stato tendono sempre a ridurre gli effetti economici delle norme che si vogliono abrogare. E, in base ad alcuni esempi concreti, il maggior vantaggio potrebbe essere reale per chi cesserà dal servizio nei prossimi 2/3 anni. Lo sarà invece sempre meno negli anni successivi se non saranno incrementati nel numero e nella quantità gli elementi che concorrono alla formazione della base di calcolo per determinare l’ammontare della buonuscita. ©Riproduzione riservata