L’azione di controllo del Coordinatore per l’esecuzione costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti, e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, trova la sua propria ragione d’essere ed un proprio ruolo nella specifica situazione della compresenza di più soggetti che operano nel medesimo cantiere, rendendo necessario quel coordinamento che è connaturale al ruolo del CSE.

Cassazione penale, sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 1225