Stop da Palazzo Spada alle tabelle per indennizzare il danno biologico relativo agli incidenti stradali: così com’è lo schema di regolamento sulle tabelle e menomazioni in attuazione del codice delle assicurazioni, arrivato sul tavolo del consiglio di Stato, il tre agosto, per un parere richiesto dal ministero della salute, rischierebbe di essere disapplicato dal giudice civile perché non risulta in linea con i paletti indicati dal legislatore. Lo dice la sezione consultiva del Consiglio di stato nel parere 4318/11 reso al ministero della Salute. Il regolamento arriva a circa sei anni dall’entrata in vigore del codice delle assicurazioni che prevede l’istituzione di una tabella unica nazionale: una scelta dettata dalla necessità di evitare disparità nelle varie aree del Paese, mettendo fine all’uso, invalso nei tribunali, di adottare tabelle elaborate ad hoc: di recente la Cassazione ha indicato nelle tabelle di Milano il modello più attendibile per i risarcimenti da liquidare in tutta Italia.

Esercizio di stile. Sono varie le incongruenze che il Consiglio di Stato segnala nello «schema di regolamento recante tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». La più importante riguarda i coefficienti parametrici indicati nella tabella dei valori economici: la progressione non obbedisce a quanto stabilito dal codice delle assicurazioni, secondo il quale la tabella unica nazionale deve essere redatta in modo che l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi. Ma la sequenza dei moltiplicatori indicata nello schema di decreto non garantisce la crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità. Insomma: alla lunga non consente risarcimenti adeguati. Palazzo Spada non vuole interferire con la discrezionalità dell’amministrazione, ma ammonisce comunque il Ministero: l’eventuale scostamento dal criterio previsto dalla legge autorizzativa farebbe scattare la disapplicazione della norma da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria e renderebbe dunque inutile l’esercizio del potere regolamentare. Ancora: se oltre alle lesioni di grave entità il Ministero intende regolamentare anche quelle più lievi, deve esplicitare la sua volontà nell’intitolazione, nelle premesse e nel testo del provvedimento. Impar condicio. L’applicazione delle tabelle ai soli sinistri automobilistici, poi, è a rischio-disparità: infortuni analoghi riceverebbero trattamenti risarcitori differenti, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno. Palazzo Spada suggerisce di ampliare lo spettro applicativo delle tabelle. E se si vuole l’applicazione ristretta, è meglio specificare che il testo si applica ai soli incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli. Infine, serve la disciplina transitoria per chiarire che il testo si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche laddove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento.

Dario Ferrara