Tutta colpa dell’aumento del numero di studenti per classe 
 di Antimo Di Geronimo  

Se un bambino portatore di handicap si fa male durante l’ora di lezione, perché strattonato da un compagno di classe, il docente è responsabile e l’amministrazione deve risarcire i danni. Lo ha stabilito il Tribunale di Catania, sez. III Civile con una sentenza depositata il 28 giugno 2011 (n. 2515) di cui si è avuta notizia solo in questi giorni.

 

Il caso riguardava un bambino di prima elementare, diversamente abile, che durante lo svolgimento della lezione di religione cattolica, alla presenza dell’insegnante, aveva subito da parte di un compagno una spinta, che gli aveva fatto sbattere violentemente la testa sul banco.

A seguito dell’urto, aveva riportato la rottura di un dente, oltre ad una condizione di sofferenza che si era protratta nel tempo. I genitori, quindi, avevano esperito l’azione giudiziale, lamentando che l’amministrazione era responsabile per i danni derivati dall’evento, non avevano adempiuto adeguatamente all’obbligo di protezione e vigilanza. E dunque avevano chiesto che l’amministrazione venisse condannata a risarcire i danni. L’amministrazione si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e si era costituita anche l’assicurazione della scuola, chiedendo la stessa cosa. Il giudice, però, ha dato ragione ai genitori del bambino. Il Tribunale ha spiegato, infatti, che quando un alunno si fa male durante la lezione, la responsabilità del docente viene esclusa solo se prova di non avere potuto impedire il fatto. Ma non è sufficiente che l’insegnante sia stato presente in classe al momento dell’incidente.

È necessario, infatti, che dimostri di aver esercitato la sorveglianza sull’alunno con una diligenza diretta ad impedire il fatto (cioè, quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere) e che abbia adottato adeguate misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli alunni. Nel caso oggetto del giudizio, invece, tali presupposti non si erano verificati. Tanto più che il bambino disabile infortunato risultava privo sia dell’insegnante di sostegno che dell’assistente fisico. E il docente non aveva dimostrato di avere elevato il suo grado di sorveglianza in prossimità dell’uscita da scuola dei bambini.

Il tutto nonostante il «maggior rischio di contrasti e diverbi tra gli stessi logicamente ipotizzabile nel momento, tipicamente stimolatore del dispiegamento delle vitali energie psico fisiche degli scolari preparatorio dell’uscita dalla scuola», si legge nella sentenza, che «imponevano la preventiva adozione, da parte dell’amministrazione (e dell’insegnante), di misure organizzative idonee ad evitare il fatto dannoso (colluttazione tra allievi)». Di qui la condanna dell’amministrazione a risarcire il danno biologico, derivante dalla frattura del dente, fissato nell’ordine di circa 4mila euro, (con contestuale condanna dell’assicurazione a rifondere tale esborso) più le spese legali. La pronuncia pone in evidenza i rischi, per l’incolumità degli alunni, derivanti dall’incremento del numero degli alunni per classe, verificatosi in questi anni per effetto dei tagli all’istruzione. E più pone in luce i rischi connessi alle gravi responsabilità che ricadono sui docenti quando gli alunni disabili non sono assistiti dai docenti di sostegno o dagli assistenti fisici. Va detto subito, peraltro, che ai sensi dell’art. 61, comma 2 della legge n. 312/1980, in caso di azione di responsabilità per danni in sede civile, i docenti sono surrogati in giudizio dall’amministrazione. Ma ciò non vuole dire che vengano esentati del tutto da eventuali responsabilità. Perché la stessa legge 312 consente all’amministrazione di rivalersi sui docenti in caso di dolo o colpa grave.

Astrattamente parlando, dunque, il rischio sembrerebbe remoto. Ma nella realtà le cose stanno diversamente, perché i giudizi davanti alla Corte dei conti per questo genere di azioni sono tutt’altro che rari. E in quel caso gli oneri per l’avvocato sono a carico del docente e sono recuperabili, parzialmente, solo nell’ipotesi di soccombenza dell’amministrazione.