di Carla De Lellis  

Contributi più cari, ma anche pensione più pesante. Viene disposto, infatti, l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps e della relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche. L’incremento è generalizzato per la complessiva gestione separata; pertanto dovrebbe interessate tutte le categorie di lavoratori che oggi sono tenute a versarvi (co.co.pro., professionisti senza cassa ecc.).

 

Oggi l’aliquota è al 26,72% per la generalità dei lavoratori, dall’entrata in vigore del maxiemendamento salirà al 27,72% (27% utile ai fini pensionistici); per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione l’aliquota oggi è al 17%, salirà al 18%.

Sgravio triennale all’apprendistato

Incentivato l’apprendistato al fine di promuovere l’occupazione giovanile, ma soltanto nelle piccole aziende (quelle con un numero di addetti fino a nove). In tal caso, infatti, per i primi tre anni i datori di lavoro non pagheranno contributi, ossia non fruiranno dello sconto dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno e del 10% il terzo anno.

Inserimento donne

Il maxiemendamento individua le aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile è sotto di almeno il 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile è superiore del 10% a quello maschile, al fine dell’instaurazione del contratto di inserimento e del riconoscimento degli sconti contributivi.

 

Le aree geografiche sono individuate con riferimento agli anni 2009 e 2010 e al biennio 2011/2012.

Clausole elastiche nel part-time

Maggiore flessibilità nei rapporti di lavoro a tempo parziale. Le parti (datore di lavoro e lavoratori) potranno sottoscrivere clausole elastiche e flessibili, mediante le quali al datore di lavoro è concessa la possibilità di variare unilateralmente, rispettivamente, la durata o l’orario di lavoro. In pratica, si torna alla disciplina introdotta dalla riforma Biagi (dlgs n. 276/2003) con l’abrogazione delle norme introdotte dal protocollo Welfare (legge n. 247/2007).

Incentivi al telelavoro/1

Una serie di misure è rivolta a incentivare il telelavoro. In primo luogo, vengono estesi a questo tipo di contratto di lavoro, nella forma di rapporto a termine o reversibile, i contributi di tipo economico previsti a favore delle aziende per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (legge n. 53/2000), in relazione a «progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati».

Incentivi al telelavoro/2

Altra misura a favore del telelavoro è la possibilità, per i datori di lavoro, di assolvere agli obblighi sul collocamento obbligatorio (copertura della quota d’obbligo), mediante assunzioni di disabili con tale tipologia contrattuale.

Turismo

Al fine di favorire l’occupazione nel settore turismo e pubblici esercizi, viene estesa l’utilizzabilità dei contratti di lavoro intermittente e di lavoro accessorio (voucher).