In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. La Cassazione è tornata a pronunciarsi in relazione alla responsabilità per gli infortuni sul lavoro da parte di chi esercita attività pericolose, ai sensi dell’art. 2050, codice civile; la sentenza annotata è particolarmente significativa perché sottolinea in modo chiaro il fatto che gli ordinari criteri di attribuzione della responsabilità sono superati qualora si esercitino attività pericolose in quanto in questo caso, come previsto dal codice civile, il risarcimento del danno è dovuto all’infortunato se l’imprenditore non dimostra «di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

Cassazione civile, sez. III (ud. 7 giugno 2011), 18 luglio 2011, n. 15733