di Alessandra Schofield  

Il dipartimento del tesoro del ministero dell’economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione, all’inizio di ottobre, il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010, che contiene anche alcune modifiche al titolo VI del Testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Abbiamo chiesto ad Antonello Galdi, direttore del Sindacato nazionale agenti di assicurazione, di spiegarci cosa cambia per gli agenti assicurativi che vogliano svolgere anche l’attività di intermediazione creditizia.

Domanda. Direttore, che tempi si prospettano per il varo della nuova versione?

Risposta. Il decreto legislativo in questione, con le sue integrazioni, è finalizzato al recepimento della direttiva 2008/48/Ce relativa ai contratti di credito ai consumatori. La prima versione del dlgs era già stata modificata lo scorso dicembre; considerando che le disposizioni attuative della nuova normativa dovranno essere approvate dalle Autorità competenti entro la fine del 2011, con questa modalità di modifica i tempi del recepimento rischiano di allungarsi ulteriormente.

D. Quali modifiche sono previste per gli agenti di assicurazione che intendano svolgere anche l’attività di intermediazione creditizia?

R. Lo schema di norme attualmente posto in pubblica consultazione affronta, in particolare, la compatibilità e le condizioni di esercizio «incrociato» delle attività di agente (e mediatore) nei settori finanziario e assicurativo. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi sono tenuti all’iscrizione in un apposito albo di nuova istituzione, tenuto dal Mef e dalla Banca D’Italia. Tuttavia, nelle prime due versioni del decreto gli iscritti alle sez. A e B del Rui avevano la possibilità di promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica e compagnie di assicurazione, senza bisogno di iscrizione a detto albo, fermo restando l’obbligo di aggiornamento professionale per 20 ore con cadenza biennale; essi erano altresì esonerati dai relativi oneri di carattere burocratico e amministrativo. Viceversa, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi che volessero svolgere anche l’intermediazione assicurativa erano tenuti a iscriversi al Rui. Adesso il quadro di riferimento appare cambiato, anche perché potevano ravvisarsi profili di incostituzionalità a causa del diverso trattamento dei destinatari dell’impianto normativo.

D. Ovvero?

R. Premettendo che le attività di agente in attività finanziaria e agente di assicurazione (e di promotore finanziario) sono riconosciute tra di loro compatibili, si prevede che il soggetto che intenda svolgerle debba essere iscritto all’elenco/registro/albo previsto per ciascuna di esse. Pertanto, l’agente di assicurazione che intenda svolgere anche l’attività di agente in attività finanziaria dovrà essere iscritto, oltre che al Rui, anche al relativo elenco, così come l’agente in attività finanziaria che volesse svolgere l’attività di agente di assicurazione dovrà essere iscritto, oltre che all’elenco, anche alla sez. A del Rui. Da ciò consegue che l’iscrivendo in uno qualsiasi di questi elenchi, dovrà possedere i relativi requisiti previsti. Con un’esenzione.

D. Quale?

R. Nel caso di finanziamenti finalizzati al pagamento di polizze, gli agenti di assicurazione potranno operare liberamente senza l’obbligo d’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria (e anche senza l’obbligo di aggiornamento professionale ivi previsto).