Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
![]()
Termini dimezzati per la notifica dei verbali autovelox. Riscossione coattiva con cartelle esattoriali più leggere senza più l’aggravio della maggiorazione semestrale di interessi. Stop all’obbligo di avere a bordo la patente e il libretto, se l’organo può accedere alle banche dati. Introduzione della nuova figura dell’ausiliario di polizia stradale per la regolazione del traffico e per il rilevamento degli incidenti stradali senza feriti. Divieto di uso dello smartphone anche per gli istruttori di guida. Nasce la nuova categoria dei cicli a propulsione ausiliaria fino a 1.000 watt. Permesso rosa utilizzabile per la sosta nei parcheggi a pagamento. Permesso invalidi: obbligo per i Comuni di aderire alla piattaforma nazionale, altrimenti non potranno utilizzare i varchi elettronici della Ztl. Sono alcune delle numerose modifiche previste dal nuovo codice della strada, secondo lo schema di decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri il 13 ottobre in esame preliminare, che dovrà essere sottoposto ai pareri delle Camere.
Decisioni dei robot con l’obbligo della trasparenza. Altrimenti l’umano che li usa rischia fino a 1 milione di euro di multa o se, superiore, fino all’importo pari allo 0,5% del fatturato. È quanto prevede il decreto legislativo n. 179/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8/10/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026, di armonizzazione al Regolamento Ue sull’Intelligenza Artificiale (IA) n. 2024/1689 (AI act), che disegna il quadro sanzionatorio, assegnando i relativi poteri punitivi a una schiera molto affollata di autorità di vigilanza. Nel gruppo delle autorità di vigilanza sulle IA è da collocare in primo piano l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che è autorità di vigilanza del mercato, punto di contatto unico ed è competente per la registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio nel settore delle infrastrutture critiche. Banca d’Italia, Consob e Ivass sono individuate quali autorità di vigilanza sulle IA ad alto rischio utilizzati nei settori creditizi, finanziari e assicurativi di competenza. Il Garante della privacy è autorità di vigilanza nei settori delle attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia. Agenzia per l’Italia Digitale. L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) è l’autorità nazionale di notifica, incaricata dei seguenti compiti: valutare e designare gli organismi di valutazione della conformità dei requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio; notificare gli organismi di valutazione designati alla Commissione europea; monitorare e vigilare sul mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati. Alle autorità, chiamate a cooperare tra loro, sono assegnati poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori.
L’addestramento dell’Intelligenza artificiale (IA) è un segreto commerciale. A precisarlo è il dlgs 179/2026, di armonizzazione al regolamento Ue sull’Intelligenza Artificiale (IA) n. 2024/1689 (AI act), che offre alle imprese spazi di sperimentazione e programma la formazione a tappe forzate per pubbliche amministrazioni e professionisti. In dettaglio, con il citato articolo 52 viene disposta la protezione di dati, algoritmi e metodi matematici usati per l’addestramento di sistemi di Intelligenza artificiale. E, ai fini dell’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici, precisa sempre l’articolo 52 del dlgs 179/2026, si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale
IA, croce e delizia sul lavoro. Da una parte, infatti, è una tecnologia da maneggiare con cautela: quando entra nella sfera dei controlli sui lavoratori, dove trasparenza, informazione e garanzie non possono essere sacrificate sull’altare dell’innovazione. D’altra parte, tuttavia, è anche uno strumento da valorizzare: quando può contribuire a prevenire gli infortuni e tutelare la salute di chi lavora. È il doppio volto dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro, che emerge dalla disciplina normativa (legge n. 132/2025) da poco arricchitasi del dlgs n. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre. Una tecnologia da frenare e da tenere sotto controllo quando rischia d’invadere la sfera del lavoratore; da sfruttarne le potenzialità quando può proteggerlo. In entrambi i casi, resta un punto fermo: la responsabilità in capo al datore di lavoro.
Negli ultimi mesi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta in più occasioni, a tutela dei consumatori, nei confronti di diversi fornitori di sistemi di intelligenza artificiale (IA) con l’obiettivo di porre rimedio all’accertata carenza informativa in merito ai rischi delle cd. “allucinazioni”, ovverosia quel fenomeno – associato ai modelli di machine learning in grado di comprendere e generare testo in linguaggio umano sulla base dell’analisi di enormi set di dati (i cd. Large Language Models) – consistente nella generazione di informazioni inesatte, fuorvianti, inventate, incomplete o non originali a fronte di un dato input (le cd. query) inserito da un utente nella chatbox del sistema IA
L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nei contratti pubblici è ormai una realtà operativa. Nella predisposizione delle offerte, l’impiego dell’IA offre agli operatori vantaggi significativi: velocizza l’analisi documentale, organizza i dati e supporta la redazione dei testi. La scelta dell’ANAC (Delibera n. 148/2026 di aggiornamento dei Banti-tipo alla legge 132 del 2025 e all’AI Act) di introdurre uno specifico onere dichiarativo sull’uso dell’IA va accolta favorevolmente: affermare un principio di trasparenza e di responsabilità (accountability) è doveroso. Tuttavia, affinché questa giusta intenzione non si trasformi in un mero adempimento formale o in fonte di contenzioso, occorre sciogliere quattro nodi applicativi fondamentali.
L’accertamento Inps o dell’Agenzia delle entrate può bloccare la pensione. Se c’è un ricalcolo di contributi necessari al pensionamento, infatti, la prosecuzione dell’erogazione della pensione, anche se già in atto, viene subordinata al pagamento dell’importo accertato, da eseguirsi entro 30 giorni e in un’unica soluzione. Il mancato pagamento nel termine, comporta l’annullamento della pensione dalla decorrenza originaria e il recupero delle somme indebitamente erogate. Lo spiega l’Inps nel messaggio n. 3113/2026, con riferimento ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli e lavoratori iscritti alla gestione separata, tra cui i professionisti senza cassa)
Per il Tfm la deduzione degli accantonamenti è subordinata a un atto scritto avente data certa antecedente alla nomina. Ciò sia pure con contrasti interpretativi, deriverebbe dal combinato disposto degli articoli 105, comma 4, e 17, comma 1, lett. c) del Tuir. L’Agenzia delle entrate ha sempre mantenuto un orientamento rigoroso, vincolando la deduzione per competenza alla presenza dei richiamati requisiti. Infatti, la risoluzione n. 211/E/2008 ha chiarito infatti che, in mancanza degli stessi, la deduzione è rinviata all’esercizio in cui viene effettivamente corrisposta l’indennità. Tale impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza prevalente (ex plurimis, Cassazione n.18026/2025). La necessità di un atto preventivo e dotato di data certa è stata ribadita, tra gli altri, dall’ordinanza n.13556/2022, nella quale la Suprema Corte ha sottolineato che il rinvio operato dall’articolo 105, comma 4 all’articolo 17, comma 1, lett. c) del Tuir deve intendersi come un rinvio pieno, non limitato all’individuazione della tipologia di rapporto cui si riferisce l’indennità ma esteso anche alle condizioni previste dalla disposizione richiamata. Un ulteriore profilo di attenzione riguarda il contenuto dell’atto avente data certa. La giurisprudenza ha consolidato l’orientamento secondo cui, ai fini della deducibilità per competenza, l’atto non deve limitarsi a prevedere genericamente il diritto al Tfm, ma deve individuare anche l’importo dell’indennità prima dell’inizio del rapporto con atto di data certa (ex plurimis, Cassazione n. 18026/2025)
L’amministratore può rinunciare, in tutto o in parte, al Tfm maturato nei suoi confronti. Gli effetti fiscali della rinuncia sono differenti a seconda che l’amministratore rivesta o meno anche la qualifica di socio della società. Sul punto, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 124/E/2017 ha distinto le due fattispecie. Se si tratta di un amministratore-socio, trova applicazione l’articolo 88, comma 4-bis del Tuir, in forza del quale si genera una sopravvenienza attiva imponibile per la parte che eccede il valore fiscale del credito. Tuttavia, nel caso del Tfm spettante a una persona fisica non esercente attività d’impresa, il credito derivante dall’indennità non presenta una differenza tra il valore fiscale e il valore nominale. Secondo l’Agenzia delle entrate, pertanto, la rinuncia al credito da parte dell’amministratore-socio non determina, in capo alla società, una sopravvenienza attiva imponibile, in quanto il valore fiscale del credito coincide con il relativo valore nominale. Diversa è la situazione dell’amministratore non socio. In questo caso non trova applicazione l’articolo 88, comma 4-bis del Tuir. Se la società ha dedotto negli esercizi precedenti gli accantonamenti al Tfm, la rinuncia al credito determina una sopravvenienza attiva imponibile per un importo corrispondente alla quota di Tfm precedentemente dedotta. Qualora, invece, gli accantonamenti non siano stati fiscalmente dedotti, la rinuncia non determina effetti fiscali in capo alla società. Inoltre, secondo un consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, la rinuncia a un credito, da parte del socio, relativo a un reddito soggetto a tassazione per cassa può integrare il cosiddetto incasso giuridico.
Possibile finanziare la futura liquidazione del Tfm degli amministratori mediante polizze assicurative. Esistono infatti format contrattuali che consentono di generare accantonamenti a rendimento, con successiva liquidazione del capitale al verificarsi dell’evento previsto dal contratto. Ciò che conta è la corretta distinzione tra l’accantonamento al fondo e il versamento del premio. Infatti, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che le somme versate dalla società all’impresa assicuratrice per la costituzione della provvista destinata alla futura liquidazione del Tfm non costituiscono, di per sé, un componente negativo di reddito, bensì un elemento dell’attivo patrimoniale rappresentativo di un investimento finanziario. In particolare, il premio corrisposto alla compagnia di assicurazione costituisce un investimento finalizzato alla costituzione della provvista necessaria per adempiere all’obbligazione nei confronti dell’amministratore. La risoluzione 211/E/2008 ha precisato che la deducibilità degli accantonamenti al Tfm è disciplinata dall’articolo 105, comma 4 del Tuir, il quale richiama le indennità di cui all’articolo 17 del Tuir. Ne consegue che, ai fini della deduzione per competenza, il diritto all’indennità deve risultare da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in mancanza, la deduzione è rinviata all’esercizio in cui l’indennità viene corrisposta. Pertanto, qualora la società stipuli una polizza a copertura del Tfm e ne sia beneficiaria, occorre mantenere distinta la contabilizzazione dell’accantonamento annuale al fondo Tfm da quella relativa ai premi assicurativi
Sessanta giorni per decidere. È la nuova regola operativa per i lavoratori dipendenti che hanno cominciato a lavorare dal 1° luglio 2026: 60 giorni per decidere se aderire al secondo pilastro di previdenza complementare e farsi una pensione di scorta o se conservare il Tfr presso il datore di lavoro, secondo il tradizionale regime della “buonuscita”. La decisione coinvolge esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato assunti, come detto, dal 1° luglio, ai quali è dato questo termine di 60 giorni dalla data dell’assunzione per manifestare la propria scelta. Attenzione! Qui sta un’importante novità, rispetto al passato: trascorso il termine senza una scelta esplicita del lavoratore, scatta la nuova “adesione automatica”, un meccanismo diverso dal vecchio silenzio-assenso rimasto in vigore fino al 30 giugno e che dava sei mesi di tempo per decidere. Infatti, se per il silenzio assenso, una volta decorsi i sei mesi dall’assunzione scattava il conferimento tacito del Tfr a favore della previdenza integrativa, con il nuovo automatismo di adesione automatica, invece, le conseguenze sono molte di più: il lavoratore accede al secondo pilastro di previdenza integrativa e la sua posizione viene alimentata dall’intero Tfr e da contributi, a proprio carico e a carico del datore di lavoro. La differenza rispetto al passato è sostanziale per il lavoratore che non fa nulla: fino al 30 giugno, con la sua inerzia si limitava a “lasciare decidere al legislatore” la destinazione del Tfr; a partire dal 1° luglio 2026 entra in tutto e per tutto in un rapporto di previdenza integrativa, cioè con il Tfr e anche con un esborso economico di tasca propria
Non prima dei 30 anni compiuti: è l’età media in cui i giovani italiani lasciano la casa dei genitori. In Europa se ne vanno quando di anni ne hanno compiuti appena 26. Italiani eterni bamboccioni o semplicemente alle prese con problemi economici? La risposta più probabile è la seconda. E il perché è presto spiegato. Nel 2025 nell’Unione europea a essere occupato era in media il 65,5% dei 20-29enni, come spiegano i dati Eurostat di settembre 2026. In Italia lo era invece solo il 48% del totale di questa fetta di popolazione. Il valore più basso di tutta la Ue, consegnando al nostro paese l’ultimo posto in classifica. La prima in assoluto sarebbe con l’85% l’Islanda, che però non fa parte dell’Unione europea. In testa slittano quindi i Paesi Bassi, all’84%, e Malta, due punti sotto all’82%.

In tutto il mondo, e anche in Italia, i dati del Global Insurance Report di Bain & Company per il 2026, uscito proprio nei giorni scorsi, risultano positivi e in crescita negli ultimi cinque e dieci anni che finiscono nel 2025 (ultimo anno preso in considerazione). Ma, andando a spulciare attentamente il ponderoso rapporto, si vede che l’Italia non riesce a superare la cronica sottoassicurazione nei rami Danni, mentre nel comparto Vita emergono evidenti segni di un rallentamento della crescita. Il settore assicurativo mondiale ha chiuso il 2025 con una raccolta premi stimata in 7.100 miliardi di dollari, contro i 6.700 miliardi del 2024 e i 3.600 miliardi del 2010. Questo significa che in quindici anni il mercato è raddoppiato. A livello globale, l’aumento della raccolta dei rami Danni tra il 2020 e il 2025 è stato dell’8,6 per cento annuo e del 6,3 nel Vita, per una media del più 7,4 per cento. Nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa del Nord), la crescita è stata leggermente inferiore: Danni più 7,3 per cento, Vita più 6,6 e media 6,9. In Italia, la raccolta Danni ha avuto un aumento del 6,1 per cento, quella del Vita del 2,9 per una media del 3,8. La non elevata crescita nei Danni stupisce perché l’Italia è rimasta indietro rispetto agli altri Paesi europei. La penetrazione dei Danni, misurata in termini di percentuale sul Prodotto interno lordo (Pil), è soltanto dell’1,9 per cento nel 2025, contro il 4,3 della Francia, il 2,6 della Germania, il 2,6 della Spagna e il 6,9 dell’Olanda. «Il grande tema, per l’Italia – dice Marcello Pallotta, senior partner e responsabile italiano Financial Services di Bain & Company – è la sottoassicurazione delle piccole e medie imprese. Restano tuttora molto indietro, anche se hanno fatto un balzo importante, ma non sufficiente, le polizze sui danni catastrofali, divenute obbligatorie per loro nel 2026». Un altro dato che dimostra il basso peso del Danni è che questo rappresenta nel 2025 solo 50 miliardi a fronte di 182 di raccolta totale, il 27% circa (la restante parte è riconducibile al Vita). Ciò si confronta con poco meno della metà nel mondo e nell’area Emea.
![]()
Indirizzare i risparmi privati europei verso il rafforzamento dell’industria è diventato il pilastro strategico fondamentale per garantire la sopravvivenza economica, l’indipendenza e la competitività dell’Unione Europea nello scenario geopolitico globale. Il contesto attuale vede l’Europa stretta tra il dominio tecnologico degli Stati Uniti e la massiccia avanzata manifatturiera e strategica della Cina. In tutti i settori tecnologici l’Europa è in ritardo rispetto a Usa e la Cina. Nell’Ai il 90% del settore è in mano americane ed il 10% in quelle cinesi. Il 2026 sta finendo e non si vedono ancora all’orizzonte risultati significativi della Siu. Per raggiungere questi obbiettivi è fondamentale incentivare i risparmiatori a investire in progetti europei, superando l’attuale tendenza che vede i capitali europei andare verso negli Stati Uniti. La Siu rappresenta uno dei pilastri strategici dell’Ue per mobilitare il risparmio privato e orientarlo verso investimenti produttivi a sostegno dell’economia reale, della transizione verde e dell’innovazione. L’obiettivo di spostare risorse verso investimenti di lungo periodo in crescita deve essere perseguito senza scaricare complessità e rischio non compreso sul retail. La domanda chiave diventa quindi: come progettare regole, prodotti e canali che aumentino la partecipazione del risparmiatore, ma con guardrail di tutela (chiarezza, trasparenza, adeguatezza, diversificazione, gradualità, gestione della liquidità e del rischio).
Mancano dieci giorni all’assemblea del Monte dei Paschi di Siena del 29 ottobre. L’esito del voto dei soci, chiamati ad esprimersi sull’ops lanciata sul Banco Bpm, sull’opas lanciata su Banca Generali e sulla fusione di Mediobanca in Mps, sarà la sentenza decisiva sulle ipotesi alternative ancora in gioco nel generale riassetto in atto della finanza italiana. Unico ostacolo a oggi visibile all’avanzata dell’opas di Intesa Sanpaolo su Mps. Per sciogliere il vincolo della passivity rule e sminare l’attacco di Intesa Sanpaolo, Lovaglio deve portare a casa il 66,7 per cento dei voti. Il fronte contrario, a oggi formato dalle dichiarazioni di voto di Delfin, Caltagirone, Benetton e qualche altro azionista rilevante come Fondaco, legato a filo triplo a Intesa Sanpaolo, portano la somma dei voti vicino al 34 per cento
La riforma della previdenza complementare comincia a farsi conoscere, ma fatica ancora a raggiungere chi non ha un fondo pensione. A settembre il 43,8% dei lavoratori tra 18 e 50 anni dichiarava di conoscere le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026, contro il 27,2% di marzo. Il dato, rilevato dall’indagine Assogestioni-Censis successiva all’entrata in vigore a luglio delle prime disposizioni, nasconde però una conoscenza ancora superficiale: soltanto il 9,1% degli intervistati dichiara di essere ben informato, mentre il 56,2% non sa nulla dei cambiamenti previsti (in miglioramento rispetto al 72,8% di marzo). Inoltre, il passaggio dall’informazione all’interesse concreto non è scontato. Negli ultimi quattro mesi solo il 28,2% ha cercato attivamente notizie sulla previdenza integrativa. Una quota che sale al 39,7% tra gli iscritti, mentre scende al 20,6% tra chi non aderisce. Anche la conoscenza della riforma è diffusa più fra i primi (55,7%) che fra i secondi (36%). «Risulta evidente il rischio che l’informazione resti prevalentemente confinata a chi ha già avuto rapporti con la previdenza complementare», osserva Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. Una sfida aperta per una riforma pensata anche per rendere i fondi più attrattivi.