IL CASO

La compromissione del diritto di difesa dell’assicuratore alla prova del giudizio controfattuale: dall’eccezione astratta alla prognosi postuma

Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 390 – Novembre 2026

1. Il caso

Nei primi mesi del 2022, un utente della strada alla guida del proprio motociclo perdeva improvvisamente il controllo del mezzo e rovinava a terra a causa della presenza di un’anomalia non segnalate e presente sul manto stradale. In ragione della rovinosa caduta, il conducente riportava gravi lesioni e ingenti danni al mezzo. Inutilmente tentata una soluzione transattiva con l’ente proprietario dell’appezzamento viario, il danneggiato – rivoltosi a un legale – conveniva in giudizio l’ente proprietario. L’ente locale, sebbene ritualmente citato, ometteva di costituirsi in giudizio e veniva, conseguentemente, dichiarato contumace in sede processuale. Il giudizio di primo grado si concludeva alla fine del 2025 con una sentenza: il giudice, accertata la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 2051 c.c., pronunciava una condanna al pagamento di circa 15.500 € a titolo di risarcimento del danno; oltre alla condanna alla rifusione della sorte capitale, il giudice condannava l’ente alla rifusione di, oltre 6.000 € per compensi professionali e al pagamento delle spese di CTU.

A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’ente, il danneggiato decideva di agire esecutivamente: veniva notificato all’ente l’atto di precetto. Stante l’inutile decorso del termine intimato per l’adempimento, il legale della parte istante notificava un atto di pignoramento presso terzi. A fronte di una situazione tanto grave, l’ente riteneva – ora – di interessare ben due compagnie assicurative. Infatti, trasmetteva l’atto sia all’assicuratore della RCT/O al momento della notifica dell’atto che all’assicuratore garante del rischio all’epoca del fatto. La prima compagnia notificava un diniego, argomentando di non poter dare seguito alla richiesta alla luce del disposto di cui all’art. 1917 c.c. A sua volta, anche la compagnia garante del rischio all’epoca del fatto si diceva non disponibile a tenere indenne l’assicurato. La posizione assunta si fonda sull’inopponibilità della sentenza, in quanto emessa nei confronti del solo convenuto contumace, non essendo l’assicuratore stato coinvolto nel giudizio a titolo di manleva. L’assicuratore evidenziava come la condotta processuale dell’ente – consistente nella mancata costituzione e, conseguentemente, nella omessa chiamata in garanzia della compagnia – abbia determinato un rilevante pregiudizio ai propri diritti di difesa.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Abbonati

© Riproduzione riservata