Indennizzo assicurativo e risarcimento del terzo: il principio indennitario e i limiti al cumulo delle somme nella vicenda esaminata dalla Corte d’Appello di Bologna

di Bianca Pascotto

Un cliente mi lancia uno sguardo dapprima incredulo e poi beffardo quando gli rappresento che, pur avendo lui contratto due polizze e pagato il rispettivo premio per lo stesso rischio (infortunio), otterrà sempre e solo un unico indennizzo e questo anche quando le polizze prevedono l’esclusione dalla surroga. “Lei si sbaglia” è la classica risposta che ricevo e aggiunge “anni fa mi sono rotto il braccio e mi hanno pagato entrambe le polizze”. Conclusione: il cliente mi saluta e non lo rivedrò mai più.

Eppure il principio indennitario che contraddistingue e caratterizza il contratto assicurativo, inequivocabilmente impedisce all’assicurato di ottenere un indennizzo che sia maggiore del danno subito come, del resto, impedisce di indennizzare l’assicurato attinto da danni ad opera di terzi che abbiano già provveduto a tacitarlo.

Il concetto è semplice se il danno è 100, 100 deve essere pagato, nulla di più e nulla di meno.

Differenti sono i presupposti giuridici che sorreggono l’indennizzo corrisposto in forza di contratto assicurativo (principio indennitario – condizioni di polizza), rispetto al risarcimento del danno provocato dal fatto del terzo (fatto illecito – reintegro della situazione in cui si trovava il danneggiato ante illecito), ma per entrambi vale il concetto del divieto di arricchirsi dall’evento di danno.

Eppure nonostante anche la giurisprudenza sia costante nel ribadire detto concetto (nel 2018 intervennero le Sezioni Unite della cassazione e da ultimo la recentissima ordinanza della cassazione del giugno di quest’anno), si tenta ancora la sorte nelle aule giudiziarie e recente sentenza della Corte d’Appello di Bologna la n. 2019 del 15 settembre ribadisce l’assunto, lasciando l’amaro in bocca all’appellante danneggiato.

IL CASO

Tizio subisce danni conseguenti ad un incendio del proprio immobile propagatosi da un appartamento situato nel medesimo complesso condominiale.

I danni risultano ingenti ed il risarcimento di € 50.401 viene azionato avanti il Tribunale di Bologna contro i proprietari e i conduttori dell’appartamento, asseritamente ritenuti responsabili.

Il Tribunale non accoglie la domanda di Tizio giudicandola priva di sostegno probatorio, posto che dal rapporto dell’autorità intervenuta non risultavano le emergenze necessarie a ricondurre l’incendio alla responsabilità dei proprietari e dei conduttori dell’immobile.

La decisione viene impugnata avanti la Corte d’Appello alla quale resistono i convenuti e la loro compagnia assicuratrice chiamata in manleva.

LA SOLUZIONE

Anche per il giudice di secondo grado Tizio non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico perché, pur potendosi giovare del disposto dell’art. 2051 c.c. che limita l’onere probatorio, la causa dell’incendio non è stata dimostrata.

Ma c’è di più.

La pretesa risarcitoria azionata giudizialmente non ha ragion d’essere perché il diritto di Tizio è già stato ampiamente soddisfatto dall’indennizzo ricevuto dalla propria compagnia assicuratrice.

Risulta, infatti, che lo stesso era titolare, non di una, ma di ben due polizze ramo danni e che aveva già ricevuto un indennizzo di € 79.650, somma, peraltro, superiore a quanto richiesto nelle aule giudiziarie.

L’integrale soddisfazione dei danni subiti impedisce di ottenere dal terzo danneggiante alcun importo risarcitorio perché, com’è ovvio, il danno e/o la perdita subita sono già stati eliminati; non esiste alcun principio di diritto che consenta di ottenere un importo che superi il valore del danno subito e ove un tanto accada l’eventuale “surplus” configura un indebito arricchimento da restituire.

Questo effetto si produce sia quando, per così dire, sussiste un “concorso risarcitorio” tra polizza assicurativa e la responsabilità extracontrattuale del terzo, sia quando ci si trovi in presenza di due o più polizze che indennizzano lo stesso evento.

Le Sezioni Unite hanno decretato che “se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato ” e aggiungono “le indennità assicurative ed il risarcimento del danno assolvono ad un’identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere: la percezione dell’indennizzo da parte del danneggiato elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante che pertanto si estingue e non può più essere preteso, né azionato”.

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