L’evoluzione della disciplina europea e la digitalizzazione del ciclo dei contratti pubblici chiedono a compagnie e underwriter di andare oltre l’analisi iniziale della solvibilità del contraente. Soprattutto nei portafogli transfrontalieri, dove le differenze tra ordinamenti incidono sull’esposizione effettiva
di Alessio Basso*
Per molto tempo la cauzione negli appalti pubblici è stata trattata, nei portafogli assicurativi, come un prodotto relativamente lineare: si valuta la solidità patrimoniale dell’impresa che partecipa alla gara, si emette la garanzia, la si archivia. Il rischio torna d’attualità soltanto se e quando la stazione appaltante chiede il pagamento. È un modello che oggi mostra i suoi limiti, perché l’evoluzione della disciplina europea degli appalti e la digitalizzazione del ciclo contrattuale stanno cambiando la natura stessa del rischio surety.
La tesi è semplice: la valutazione non può fermarsi al momento della sottoscrizione, ma deve accompagnare la garanzia per tutta la sua vita, fino all’eventuale escussione e, soprattutto, al recupero di quanto pagato. Per compagnie e underwriter questo significa ripensare metodi, competenze e processi.
Oltre la solvibilità del contraente
Una precisazione è necessaria. Il diritto europeo degli appalti poggia ancora sulle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e sulle norme nazionali di recepimento, e la prospettiva di riforma va tenuta distinta dal diritto vigente. Per il mercato delle cauzioni, però, conta soprattutto la direzione di marcia: l’appalto viene considerato sempre meno come il solo momento della gara e dell’aggiudicazione e sempre più come un rapporto da governare nella sua esecuzione, con le relative modifiche, criticità e rischi.
La cauzione si colloca esattamente in questo punto di intersezione. Il rischio economico della garanzia dipende dal contratto principale, ma l’esposizione effettiva della compagnia è condizionata anche dal wording, dalla qualificazione giuridica della garanzia, dalla legge applicabile, dalle vicende dell’appaltatore e dal comportamento del beneficiario. Capacità tecnica e finanziaria dell’impresa, distribuzione delle responsabilità, ricorso al subappalto, varianti al contratto e continuità delle forniture non sono elementi esterni alla polizza: incidono sulla probabilità dell’escussione, sull’entità del possibile esborso e, in seguito, sulle concrete possibilità di recupero.
Ne deriva che l’underwriting non può limitarsi alla verifica della solvibilità iniziale. Deve estendersi alla lettura giuridica della gara, del progetto e della filiera, e alle condizioni nelle quali l’obbligazione garantita dovrà essere adempiuta.
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