Responsabilità, alee di rischio e limiti assicurativi delle figure ex D.Lgs 81/2008: il caso che impone una riflessione tecnica e contrattuale

di Ugo Ottavian

Il caso

Durante un’ispezione in un’azienda metalmeccanica, un grave infortunio ha coinvolto un operaio addetto alla punzonatrice. L’RSPP, regolarmente incaricato, aveva redatto il DVR ma non aveva aggiornato la valutazione dei rischi in seguito all’introduzione di una nuova procedura operativa.

Le conseguenze

A seguito dell’evento, il datore di lavoro ha chiamato in causa il RSPP per omessa segnalazione di rischio residuo. La polizza professionale dell’RSPP ha escluso la copertura, ritenendo l’evento riconducibile a colpa grave e non rientrante tra le attività dichiarate. Il professionista si è trovato coinvolto in un procedimento penale e in una richiesta risarcitoria, senza tutela assicurativa. Questo caso evidenzia come l’aggiornamento tecnico, la tracciabilità delle comunicazioni e la chiarezza contrattuale siano elementi determinanti per la protezione dell’RSPP.

Le figure della sicurezza e i loro obblighi

Il D.Lgs 81/2008 individua per la sicurezza le seguenti figure chiave:

  • Il Datore di lavoro: E’ il titolare della posizione di garanzia ed è il responsabile ultimo della sicurezza.
  • Il Dirigente: Attua le direttive del datore di lavoro, con poteri gestionali.
  • Il Preposto: Sorveglia l’attività operativa dei lavoratori.
  • Il RSPP: consulente tecnico, elabora il DVR e propone misure preventive.
  • Il Medico competente: sorveglianza sanitaria.
  • Il RLS: rappresenta i lavoratori per la sicurezza.
  • I Coordinatori per la sicurezza (nei cantieri): CSP e CSE con compiti progettuali ed esecutivi.

Tutte queste figure sono titolari di posizioni di garanzia, con responsabilità civili e penali.

Focus sull’RSPP: rischi e scoperture

L’RSPP non ha poteri decisionali né gerarchici, ma risponde per:

  • Errori nella valutazione dei rischi
  • Omissioni nel DVR
  • Consulenze tecniche errate
  • Mancata segnalazione di criticità

Comparti di rischio:

  • Responsabilità civile verso terzi
  • Responsabilità penale per colpa professionale
  • Danni patrimoniali indiretti
  • Contenziosi con il datore di lavoro o con enti ispettivi

Alee non copribili:

  • Colpa grave o dolo
  • Violazioni volontarie di norme
  • Attività non dichiarate in polizza
  • Ruoli non formalmente incaricati

Garanzie assicurative cruciali per l’RSPP

Per tutelare efficacemente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è fondamentale che la polizza assicurativa includa le seguenti garanzie:

  • RC Professionale

Copre i danni causati a terzi per errori, omissioni o negligenze nell’esercizio dell’attività di consulenza e prevenzione. Deve prevedere retroattività e postuma.

  • Danni Patrimoniali Puri

Indennizza i danni economici subiti da terzi non derivanti da lesioni personali o danni materiali, ma da errori tecnici o gestionali (es. errata valutazione dei rischi).

  • Tutela Legale

Garantisce assistenza e copertura delle spese legali in caso di procedimenti penali, civili o amministrativi, inclusi quelli per colpa professionale.

  • Estensione Penale Colposa

Include la copertura per responsabilità penali derivanti da colpa, escludendo il dolo. Fondamentale per eventi con lesioni o decessi sul lavoro.

Le Responsabilità ed i comportamenti virtuosi da adottare

In conclusione

“L’RSPP non è solo un tecnico: è un presidio di garanzia. E come tale, deve essere assicurato non solo per ciò che fa, ma per ciò che rappresenta.”

Le garanzie assicurative che possono evitare all’RSPP il passaggio in tribunale — o mitigarne le conseguenze — sono quelle che coprono l’intero perimetro operativo, non solo l’errore tecnico:

  • RC professionale con estensione penale colposa: protegge da responsabilità derivanti da omissioni o valutazioni errate, purché non dolose.
  • Tutela legale: consente una difesa qualificata sin dalle prime fasi ispettive o giudiziarie.
  • Danni patrimoniali puri: copre le perdite economiche causate da errori non materiali.
  • Garanzie collaterali: aggiornamento normativo, collaborazione con altre figure della sicurezza, formazione continua.

Perché non sottovalutare gli aspetti collaterali?

Perché l’attività dell’RSPP è sistemica, non isolata. Il mancato aggiornamento, la scarsa sinergia con il medico competente o il preposto, o l’assenza di tracciabilità nelle comunicazioni possono generare responsabilità indirette, spesso non coperte da polizze standard.

Un’affermazione tecnica da includere nel contratto:

“La copertura assicurativa deve estendersi agli aspetti collaterali dell’attività dell’RSPP, inclusa la collaborazione con le altre figure della sicurezza, l’aggiornamento professionale e l’adeguamento alle normative vigenti, in quanto elementi funzionali alla corretta esecuzione dell’incarico.”

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