IL CASO
Autore: Luca Cadamuro
 ASSINEWS 379 – Novembre 2025
La garanzia RC committenza auto, spesso considerata
 residuale anche nell’esposizione delle coperture
 prestate dalla polizza assicurativa, rappresenta ancora
 un importante baluardo a tutela dell’assicurato che,
 tuttavia, potrebbe disconoscere l’ampiezza del rischio
 che giustifica la ragion d’essere di questa prestazione
1. Il caso
La società Alfa srl, specializzata in piccoli interventi edili, viene incaricata per effettuare una riparazione d’urgenza sul tetto di un condominio, danneggiato dal maltempo. Dovendovi provvedere celermente e non disponendo di mezzi idonei per operare in quota, la società Alfa decide di rivolgersi alla società Beta srl, specializzata nel noleggio di veicoli speciali, tra cui quelli dotati di braccio meccanico. Pertanto, la società Alfa srl decide di noleggiare una “cesta” per operare in quota e riparare i danni al tetto condominiale.
Gli interventi vengono affidati a due dipendenti della società Alfa srl che ritirano il mezzo presso Beta srl, si recano presso il condominio, effettuano l’intervento di ripristino e si avviano per riportare il veicolo presso il magazzino di Beta srl. Durante questo tragitto, il veicolo condotto da uno dei due dipendenti di Alfa srl si incastra all’interno di un sottopassaggio ferroviario: il conducente, non avvedendosi dell’altezza del sottopassaggio e – con ogni probabilità – disconoscendo l’effettiva altezza del mezzo condotto, provocava lievi danni da abrasione sulla parete dell’infrastruttura ma rendeva inutilizzabile il braccio meccanico e la “cesta” del veicolo di proprietà della società Beta srl.
Quest’ultima notificava una richiesta di risarcimento dei danni alla società Alfa srl che, tuttavia, invitava la società Beta srl a rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione onde ottenere la liquidazione degli importi reclamati in base alla garanzia kasko; in via subordinata, invitava Beta srl a rivolgersi direttamente al dipendente che cagionava il danno, che, nelle more, aveva lasciato la società a fronte di una dimissione. Beta srl, comunicando di non disporre della garanzia kasko, decideva di coltivare le proprie pretese agendo direttamente nei confronti di Alfa srl.
2. La responsabilità del datore di lavoro
E’ certamente necessario avviare la disamina del caso alla luce del disposto di cui all’art. 2049 c.c. in base al quale “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. In base alla norma, la responsabilità ricorre se l’autore del danno – indipendentemente dalla classificazione dello stesso – e un lavoratore subordinato e se la condotta colposa sia stata posta in essere durante l’esercizio delle funzioni attribuitegli in virtù del rapporto di lavoro. Inoltre, e per quanto specificato dalla giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando non e dato un nesso di causa tra mansioni affidate al lavoratore e danno, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra le medesime categorie, «nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo» (Cass. civ., sez. III, sent. 22058/2017 e in senso coerente anche Cass. civ., sez. III, ord. 6501/2025).
Siamo dinnanzi ad una responsabilità che si fonda sul principio secondo cui l’appropriazione dell’attività altrui comporta l’imputazione del danno derivante dall’attività stessa. Infatti, affinché l’art. 2049 c.c. possa effettivamente applicarsi, e necessario che l’autore dell’illecito (ad esempio il dipendente) sia legato ad un altro soggetto (ad esempio il datore di lavoro) da un rapporto di cosiddetta preposizione; pertanto, si potrà sostenere che la norma esige che il danno sia inquadrato nel novero di una specifica organizzazione – ad esempio aziendale – all’interno della quale si possa contestualizzare l’evento dannoso, quantomeno nei termini del rapporto di occasionalità. Il principio ricavabile dall’art. 2049 c.c. e quello romanistico, in base al quale cuius commoda, eius et incommoda: colui che trae utilita da una determinata pratica (nel caso di specie: il lavoro di un dipendente), dovrà altresì farsi carico degli svantaggi (nel caso di specie: il risarcimento) eventualmente derivanti dalla stessa.
A fronte di una previsione normativa tanto estesa, aggravata ulteriormente dal carattere oggettivo della stessa, appare evidente l’intenzione del legislatore di offrire al danneggiato una tutela particolarmente efficace a fronte di un danno sofferto. Infatti, il principio che regge l’intero sistema di imputazione del fatto illecito e da ricercarsi nel disposto dell’art. 2043 c.c., in base al quale il dovere di risarcire il danno ricade – di regola – sull’autore del fatto illecito e non su altri soggetti.
Tuttavia, nel caso dell’art. 2049 c.c., il principio appena esposto trova un’eccezione, giustificata dall’intenzione di offrire al danneggiato uno strumento di tutela particolarmente pregnante. È così che, ricorrendo alla regola sancita dall’art. 2049 c.c., il danneggiato potrà agire sia contro l’autore del fatto illecito – che risponderà col proprio patrimonio e in base al criterio ordinario di imputazione del fatto illecito, retto dall’art. 2043 c.c. – ma anche nei confronti del preponente.
Non solo: i due soggetti sono considerati responsabili in solido sicche il danneggiato e colui che avrà risarcito il danno, potrà anche agire in regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 2055, c. 2 c.c.). Nello specifico caso del datore di lavoro, si suppone e si auspica che lo stesso, esposto nei confronti del danneggiato anche sotto il profilo patrimoniale, disponga anche di una apposita copertura assicurativa che rappresenta certamente un ulteriore elemento di garanzia per il creditore e per il traffico giuridico nel suo insieme.
3. Il danno al braccio meccanico: chi ne risponde, perché ed entro qual i limiti?
Richiamando la ricostruzione del fatto, possiamo affermare che:
I. L’evento occorreva in occasione dello svolgimento di specifiche mansioni affidate al dipendente da parte della società Alfa srl. Questa circostanza giustifica l’applicazione dell’art. 2049 c.c. poiché la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando non e dato un nesso di causa tra mansioni affidate al lavoratore e danno, essendo sufficiente – come nel caso che ci occupa – un mero rapporto di occasionalità necessaria tra le medesime categorie, «nel senso che le incombenze assegnate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo».
 
 II. Il conducente del mezzo era, all’epoca dei fatti, dipendente della società Alfa srl. Questa circostanza e assimilabile, in tutto e per tutto, ai presupposti di operatività ed applicabilità dell’art. 2049 c.c. Infatti, il conducente era un individuo assoggettato all’eterodirezione del lavoro da parte di Alfa srl e l’evento può certamente inquadrarsi nell’ambito di una serie più ampia e complessa di operazioni svolte in contesto caratterizzato dall’organizzazione d’impresa che si avvantaggia del lavoro prestato dal proprio dipendente. Nondimeno, la successiva dimissione del lavoratore poco rileva ai fini dell’applicabilità dell’art. 2049 c.c. Infatti, le norme che regolano – ratione temporis – l’applicazione della legge civile al fatto illecito, rispondono al criterio della lex temporis delicti regit actum. In base a questo principio, la legge del tempo in cui è stato commesso il fatto illecito ne disciplina anche il decorso sul piano sostanziale. È così che il fatto, quando occorso, era certamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2049 c.c. e la mera dimissione del dipendente non potrà inficiare i principi di ordine generale che disciplinano l’applicazione della norma nel tempo.
III. La responsabilità tra Alfa srl e il dipendente e di tipo solidale. Questa circostanza legittima pacificamente Beta srl a rivolgersi direttamente ad Alfa srl che, semmai e dopo aver provveduto al pagamento del danno, potrà agire in regresso nei confronti del dipendente (rectius: ex dipendente). La scelta di Beta srl sarà certamente influenzata dalla suppostamente più solida capienza patrimoniale di Alfa srl che e anche una delle ragioni che giustificano la ragion d’essere dell’art. 2049 c.c.
IV. L’evento e indubbiamente riconducibile al più ampio ventaglio dei fatti illeciti. Il fatto descritto occorreva certamente per colpa, caratterizzata da imprudenza. Dal medesimo derivavano danni sia a Beta srl che all’ente proprietario dell’infrastruttura stradale che, per il momento, non ha reclamato alcunché. È altresì certo che l’evento debba inquadrarsi tra quelli per cui e invocabile l’art. 2054 c.c. che, a sua volta, prevede un regime di responsabilità solidale tra conducente e proprietario del veicolo per i danni che – tuttavia – sono stati cagionati a terzi, diversi dal proprietario e dal conducente.
V. I danni cagionati dal dipendente di Alfa srl non si limitano al solo danno direttamente cagionato al braccio meccanico. In altri termini: i danni lamentati da Beta srl comprendono certamente i danni diretti, assimilabili al danno emergente ma includono altresì i danni indiretti, inquadrabili nell’ambito del lucro cessante. Questo principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., impone una riflessione anche rispetto al ricorso alla cd. garanzia kasko. Infatti, e senza entrare nel merito di una disamina della fattispecie, la garanzia cd. kasko non offre all’assicurato alcuna copertura per i danni caratterizzati dal lucro cessante che, nel caso di un veicolo destinato ad attività professionale, potrebbe finanche superare l’importo del danno diretto. Pertanto, pur ipotizzando l’esistenza di una garanzia kasko (cd. full kasko), dovremmo ammettere che l’azione di Beta srl nei confronti di Alfa srl potrebbe comunque esperirsi, benché limitatamente alla quota differenziale di danno (da lucro cessante) non indennizzata dalla copertura assicurativa. Infatti, Alfa srl e – ab origine – responsabile nei confronti di Beta srl per l’intero importo del danno e potrà semplicemente profittare di una eventuale liquidazione operata in quota da parte dell’assicuratore.
4. Conclusioni e la clausola di RC committenza auto
Nel caso di specie, la polizza sottoscritta da Alfa srl prevede che «l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi dell’art.2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell’assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate». Altre formule sono presenti sul mercato, tra cui, a mero titolo di esempio, la seguente: «l’assicurazione comprende la RC dell’assicurato ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti mentre si trovano alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà del o in uso all’assicurato». Come si potrà notare, le due formule adottate differiscono, anche apprezzabilmente, l’una dall’altra. Se, infatti, la prima prevede una copertura piu estesa, la seconda esclude la copertura per i mezzi in uso all’assicurato. Resta comunque evidente il ricorso alla responsabilità disciplinata dall’art. 2049 c.c. che informa l’intera materia. Sara quindi necessario verificare, di volta in volta, sia la formulazione della clausola che l’applicabilità al caso concreto, della responsabilità disciplinata dall’art. 2049 c.c. che, come visto, opera solo in costanza di determinati presupposti.
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