PREVIDENZA
Autori: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
 ASSINEWS 379 – Novembre 2025
Ipotesi future e opportunità già in vigore
In attesa di conoscere quali saranno le novità in materia pensionistica contenute nella legge di bilancio per il prossimo anno, il dibattito sulla previdenza complementare si fa sempre più acceso, con una crescente attenzione alla necessità di aumentarne la diffusione. Questo perché la previdenza di secondo pilastro potrebbe essere l’unica alternativa per sanare il “buco” creato dalla previdenza obbligatoria. Le iniziative in discussione vanno dalle campagne informative mirate a misure di incentivazione diretta che prevedono un contributo economico destinato ai neonati per l’avvio di un fondo pensione. L’obiettivo è promuovere fin da subito la cultura della pianificazione previdenziale, in grado di affrontare concretamente il rischio di longevità e la possibilità, sempre più reale, di esaurire le proprie risorse economiche.
Si sta spingendo per far sì che il TFR dei neoassunti a partire dal 2026 confluisca in automatico nei fondi pensione con la possibilità di rinunciare entro sei mesi. In questo caso l’obiettivo perseguito sarebbe quello di aumentare il numero delle adesioni e garantire pensioni più dignitose ai lavoratori.
Ciò ovviamente comporterà una minore liquidita per le aziende che trattengono il TFR all’interno, ossia quelle imprese che hanno meno di 50 dipendenti e il cui trattamento di fine rapporto rimane nelle casse dell’azienda, se non versato alla previdenza complementare su decisione del lavoratore stesso. Un’ulteriore proposta prevederebbe di trasformare il TFR accumulato in Tesoreria Inps, quindi quello delle imprese che hanno un numero maggiore a 50 dipendenti, in una rendita da affiancare alla pensione obbligatoria, consentendo quindi di anticipare il pensionamento. In altre parole, questo meccanismo servirebbe a chi, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata contributiva (64 anni di età e 25 anni di contribuzione), non riesce però a raggiungere l’importo soglia richiesto dalla normativa a chi ha iniziato a lavorare a partire dal primo gennaio 1996. Quindi, questa strada parrebbe aprire le porte anche a chi ricade nel sistema misto, ossia a coloro che una parte di contribuzione versata prima del 1996.
Ricordiamo tuttavia che a partire dal 2025 per i soggetti contributivi puri questa facoltà e già attiva. Infatti, la legge di Bilancio per il 2025 ha introdotto un’innovativa forma di coordinamento tra il primo e secondo pilastro previdenziale, cioè tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare. Dal 2007, anno della campagna informativa istituzionale sul tacito conferimento del TFR, questo istituto e tornato d’interesse generale, in base alla previsione contenuta all’art. 1, commi 181 ss. della Legge 207/2024, che ha previsto l’accesso anticipato di 3 anni alla pensione, utilizzando il risparmio accumulato nel fondo pensione.
Come funziona la norma?
Per capire bene di cosa si tratta facciamo un passo indietro. L’articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011, più comunemente conosciuta come Legge Fornero, aveva introdotto un nuovo canale di pensionamento anticipato per tutti coloro che hanno iniziato a contribuire successivamente al primo gennaio 1996 conseguibile al soddisfacimento di 3 requisiti:
- compimento di 62 anni di età (requisito da incrementare alla speranza di vita, a oggi e necessario aver compiuto 64 anni);
- 20 anni di contribuzione effettiva;
- importo della pensione almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Successivamente, con la Legge di Bilancio 2024, questo canale di pensionamento subì una stretta, che ha previsto:
- l’applicazione della finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
- l’aumento dell’importo soglia necessario per maturare la prestazione da 2,8 a 3 volte l’assegno sociale, salvo si tratti di donne con figli: l’importo resta a 2,8 volte in presenza di un figlio; diventa 2,6 volte in caso di due o più figli;
- la previsione di un tetto alla rendita massima conseguibile pari a 5 volte il trattamento minimo Inps, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, 67 anni;
- la previsione che il requisito contributivo pari a 20 anni sia oggetto di adeguamento progressivo alla speranza di vita Istat.
Fino ad arrivare all’ultima revisione con la Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto, quale novità assoluta, la possibilità di integrare la previdenza complementare alla pensione pubblica nei casi in cui non si riesca a raggiungere la suddetta soglia d’importo. Il montante maturato nel fondo pensione o PIP si somma a quello maturato con i contributi di previdenza pubblica alla data di maturazione dei requisiti e si verifica se, applicando il coefficiente di conversione INPS, la soglia minima venga soddisfatta.
Per questi casi però il requisito di contribuzione accreditata deve essere incrementato di 5 anni per decorrenze entro il 2030 e di 10 anni per decorrenze superiori, rispetto a quanto detto in precedenza. Inoltre, con la nuova normativa la soglia d’importo del 3 passa al 3,2 volte l’assegno sociale dal 2030. Lo stesso meccanismo vale anche per soddisfare la soglia d’importo pari all’assegno sociale nel caso di pensione di vecchiaia contributiva con 67 anni d’età e 20 anni di contribuzione accreditata. Dato che nel 2025 l’assegno sociale e di 7.003 euro lordi annui, la pensione minima per anticipare la decorrenza e attualmente di circa 21.000 euro lordi annui.
Ma per maturare questa pensione il lavoratore contributivo deve avere accumulato un montante Inps a oggi superiore a 400.000 euro. Si tratta quindi di una possibilità per chi ha redditi medio alti. La recente novità e che ai fini del calcolo della pensione minima per anticipare il pensionamento si può sommare alla pensione Inps anche la rendita teorica del fondo pensione, calcolata applicando i coefficienti Inps al montante accumulato nel secondo pilastro che si richiederà in rendita.
Pertanto, per raggiungere il montante soglia e sufficiente un reddito inferiore se si e iscritti a un fondo pensione cui si e versato per tempo e a sufficienza. La tabella indica i redditi minimi per poter accedere al pensionamento anticipato contributivo. Con le nuove norme la pensione anticipata contributiva, attualmente raggiungibile solo per redditi medio-alti, diventa accessibile a una platea più ampia. Anche chi ha redditi più contenuti, infatti, potrà decidere se ritirarsi prima dell’età di vecchiaia a patto di aderire presto al fondo pensione, versando il Tfr maturando e la contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Con l’utilizzo del fondo pensione, in particolare, il reddito minimo necessario per anticipare il pensionamento si riduce di oltre il 20% per tutti i casi analizzati. Tuttavia, a oggi non si conoscono ancora le modalità operative attraverso le quali il cittadino interessato, che abbia i requisiti di età e contributivi, possa chiedere all’Inps la pensione computando anche la rendita teorica del proprio fondo pensione ai fini della verifica del possesso del requisito della rendita soglia. Di fatto, la Legge di Bilancio prevede l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che individui i criteri di computo e le modalità di richiesta della pensione.
Si potrebbe immaginare che, una volta ricevuta la richiesta, l’Inps comunichi col fondo pensione, il quale lo informerà sulla posizione di previdenza complementare accumulata e che, una volta riscontrato il rispetto dell’importo soglia, eroghi la pensione. La pensione quindi sarà suddivisa in due componenti: quota parte in capo all’INPS, calcolata secondo le norme proprie della gestione di appartenenza, e un’altra parte in capo al fondo pensione, che invece sarà calcolata con i coefficienti specifici del fondo pensione, caratterizzata dalla minor imposizione fiscale prevista dalla specifica disciplina dei fondi pensione (15-9% sulla parte imponibile della prestazione, con esenzione della parte corrispondente ai rendimenti, ai contributi non dedotti, agli eventuali premi di risultato versati nel tempo, riferiti al montante post 2007).
La normativa, per tale ragione, prevede che il fondo pensione produca una proiezione certificativa dell’effettivo valore di rendita mensile di propria pertinenza. Anche relativamente a questo aspetto non sono ancora note tempistiche e caratteristiche che dovranno essere contenute nello stesso decreto attuativo. Attualmente, solo una ristretta fascia di lavoratori può beneficiare subito di questa facoltà, poiché, come detto, e rivolta a chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, in un contesto in cui l’adesione ai fondi pensione in Italia e ancora poco diffusa. Chi ha il compito di orientare i cittadini nelle scelte previdenziali potrà includere anche questa opzione tra le soluzioni da proporre, offrendo un supporto concreto nella pianificazione del percorso di accumulo e nella definizione dell’importo da versare. Finora, la contribuzione e stata guidata principalmente dalla capacità di risparmio individuale e dai limiti di deducibilità fiscale. Ora, invece, può essere pianificata anche in funzione dell’anticipo della pensione.

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