La legge 5116/2024 (in vigore dal 1° giugno 2025) introduce un cambiamento epocale nell’approccio della Grecia alla gestione dei rischi di catastrofi naturali, rendendo obbligatoria l’assicurazione per le imprese e i veicoli contro i danni materiali causati da terremoti, incendi boschivi e alluvioni.
Nello specifico, tutte le imprese con un fatturato lordo annuo superiore a 500.000 euro devono assicurare i propri beni materiali (edifici, attrezzature, inventario e veicoli) per un minimo del 70% del loro valore.
Anche i proprietari di automobili che parcheggiano regolarmente i propri veicoli in Grecia devono stipulare un’assicurazione per i danni causati da incendi boschivi e inondazioni, oltre alla già obbligatoria copertura di responsabilità civile verso terzi.
Questo nuovo quadro va oltre i tradizionali schemi di responsabilità civile, concentrandosi invece sul risarcimento diretto dell’assicurato per le perdite subite.
Tuttavia, le disposizioni generiche e ambigue della legge, nonostante i recenti chiarimenti normativi, lasciano irrisolte questioni fondamentali, come la valutazione delle attività soggette a fluttuazioni, il monitoraggio della conformità continua e la gestione delle lacune di copertura. Le sanzioni per la non conformità comprendono multe a partire da 10.000 euro e l’esclusione dagli aiuti statali in caso di danni non assicurati.
In definitiva, la legge 5116/2024 segna un passo fondamentale verso un modello misto pubblico-privato di finanziamento del rischio di catastrofi, che mira a promuovere una cultura della prevenzione, rafforzare il mercato assicurativo e favorire un ambiente imprenditoriale più resiliente di fronte al crescente numero di catastrofi naturali.
Le Decisioni Ministeriali congiunte n. 96806 e 94798, recentemente introdotte in Grecia, hanno fornito chiarimenti significativi sulle disposizioni della legge. In virtù della Decisione Ministeriale Congiunta n. 96806, le compagnie assicuratrici sono tenute, tra l’altro, a rispondere alle richieste di copertura contro il rischio di calamità naturale avanzate dalle aziende entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, in modo positivo o negativo.
La Decisione Ministeriale Congiunta n. 96806 esenta dalla stipula di una copertura assicurativa obbligatoria:
- enti del settore pubblico e la Società Immobiliare Pubblica SA;
- costruzioni realizzate senza autorizzazione, escluse dagli aiuti di Stato;
- navi, treni, aeromobili e tutti i mezzi di trasporto classificati come attrezzature;
- tutti i tipi di infrastrutture aeree, sotterranee e sottomarine, comprese le miniere;
- colture agricole, produzione vegetale, acquacoltura e allevamento;
- società di nuova costituzione che non hanno ancora pubblicato i bilanci.