La presenza di animali domestici è sempre più diffusa e negli anni si è modificato anche il rapporto che gli italiani hanno con i pet, che oggi vivono in casa e sono ritenuti veri e propri membri della famiglia, ricevendo attenzioni e cure dai proprietari per garantire loro salute e benessere.

Il possesso di un animale domestico comporta il rispetto di diversi obblighi di legge e anche molte responsabilità dal punto di vista civile e penale a carico del proprietario, anche nel caso in cui l’animale venga affidato temporaneamente in custodia a terzi.

Proprio per questo è in crescita la domanda di polizze da parte dei proprietari sia per fronteggiare le spese mediche, anche impreviste, sia per essere coperti nel caso di richieste di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi (danni a cose o lesioni a persone o ad altri animali).

IVASS ha effettuato un’analisi della tipologia ed ampiezza delle coperture e della natura delle esclusioni e limitazioni delle polizze per animali domestici. L’indagine ha riguardato  81 polizze con garanzie per animali domestici offerte da 32 compagnie, in commercio al 31 luglio 2024: 58 polizze nelle quali le coperture per animali domestici sono abbinate ad altre tipologie di rischi (56 polizze Casa e Famiglia e 2 polizze Viaggio); 23 polizze stand alone.

La durata delle polizze solitamente è annuale con tacito rinnovo, ma possono essere stipulate polizze di diversa durata, anche mensile.

Sono previsti periodi di carenza: solitamente, per il rimborso di spese veterinarie tale periodo varia tra un minimo di 7 giorni in caso d’infortunio, fino a 180 gg per parto cesareo, malattie in gravidanza e malattie preesistenti non note; mentre, per la garanzia tutela legale il periodo di carenza può arrivare fino a 90 giorni. Il premio in alcune polizze subisce maggiorazioni se non è pagato in un’unica soluzione e due compagnie prevedono un adeguamento del premio annuale in base all’età dell’animale, mentre un’altra prevede maggiorazioni di premio per assicurare cani di razze pericolose.

L’industria assicurativa – secondo l’Authority – ha saputo cogliere le richieste di protezione degli animali domestici (circa 19 milioni di cani e gatti nelle famiglie) offrendo una vasta gamma di polizze con diversa portata e profondità di garanzie, sviluppando anche polizze specifiche per la protezione di rischi connessi agli animali domestici, c.d. polizze stand alone.

L’offerta attuale è tuttavia carente riguardo agli animali più anziani d’età, che essendo maggiormente esposti al rischio di contrarre patologie, potrebbero trarre maggior beneficio da una polizza con copertura per le spese veterinarie. Inoltre le polizze presentano numerose esclusioni specie con riguardo agli infortuni e alle malattie che più frequentemente possono presentarsi durante la vita di un animale domestico (anche se giovane), che limitano la portata delle garanzie offerte e vanno comunque attentamente valutate prima della stipula.

Ivass auspica un ampliamento dei glossari, nonché un’uniformità delle definizioni, per  aumentare la consapevolezza del consumatore circa le garanzie e le relative esclusioni.

Copertura per le spese veterinarie

La copertura prevede il rimborso di spese veterinarie per interventi chirurgici a seguito d’infortunio e malattia, con ricovero o in day hospital, quali: costi dell’equipe chirurgica, sala operatoria, rette di degenza, medicinali utilizzati durante il ricovero, protesi, fisioterapia, agopuntura, osteopatia e visite veterinarie sostenute nei 30 o 40 giorni precedenti e successivi all’operazione.

Sei società coprono anche altre spese veterinarie non conseguenti ad operazioni chirurgiche quali: esami e analisi, accertamenti e cure, medicinali, tutori, check up periodici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni presso strutture convenzionate, ecc. Cinque compagnie assicurano il parto cesareo, copertura esclusa in tutte le altre polizze esaminate.

Dieci compagnie offrono copertura anche per le spese funerarie dell’animale a seguito di infortunio o malattia. Tali polizze coprono l’assicurato per i costi sostenuti per la soppressione e la cremazione dell’animale anche nel caso in cui il decesso sia avvenuto durante l’intervento chirurgico dovuto a infortunio o malattia o nel corso del periodo di ricovero.

Cinque compagnie offrono copertura anche nel caso di eutanasia a seguito d’infortunio o malattia e due di queste richiedono che il veterinario ritenga l’eutanasia dell’animale inevitabile e nell’interesse dell’animale stesso, allo scopo di evitargli sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili.

La garanzia per il rimborso delle spese veterinarie nel caso d’infortunio o malattia dell’animale in viaggio è offerta da sette compagnie, mentre la maggior parte delle polizze esaminate offre consulenza telefonica in viaggio.

Tre imprese richiedono inoltre la sottoscrizione di una dichiarazione sullo stato di buona salute del cane o del gatto e due di queste non assicurano i cani utilizzati nell’ambito di alcune attività professionali. Sei compagnie offrono prestazioni all’animale domestico in caso di visite d’urgenza, quattro offrono l’invio di un veterinario presso il domicilio dell’assicurato solo se, a seguito di una consulenza veterinaria telefonica, sia ritenuta necessaria una visita medica, ma sempre su appuntamento e mai d’urgenza.

I requisiti di assicurabilità previsti nelle polizze per animali domestici stand alone e in 8 polizze casa e famiglia sono particolarmente dettagliati e riguardano: l’età dell’animale, le sue condizioni di salute, le iscrizioni ai registri dell’anagrafe, l’applicazione di un microchip o tatuaggio, specifiche vaccinazioni. L’età assicurabile di un animale domestico varia da 2 mesi a 10 anni e in particolare: cinque compagnie assicurano animali che hanno compiuto 2 mesi di età, mentre dieci assicurano animali con almeno 3 mesi di età; il resto del mercato assicurativo assicura animali di almeno 6 mesi di età. Solo una compagnia assicura animali che hanno 7 settimane di vita. Tuttavia la copertura cessa se il 10° anno dell’animale è compiuto in corso di polizza. Una compagnia assicura animali di età superiore ai 10 anni. L’età minima assicurabile non è stata indicata da quattro compagnie esaminate in un totale di 7 prodotti (4 dei quali della compagnia più proattiva nello sviluppo di polizze stand alone per animali domestici).

È consentito assicurare con una stessa polizza più animali domestici appartenenti ad uno stesso proprietario anche se di tipologia diversa (cane e gatto), purché convivano con lui e in particolare: tre compagnie consentono di assicurare fino a 3 animali domestici, due fino a 4, una compagnia fino a 5 e un’altra arriva ad assicurarne fino a 6 (tre cani e tre gatti). Sconti crescenti sul premio sono applicati da due compagnie a seconda del numero degli animali assicurati.

Dall’analisi emerge un elenco piuttosto lungo di esclusioni, tra le quali patologie e problematiche molto diffuse o protocolli antiparassitari e vaccinali che rappresentano costi frequenti e che servono proprio a prevenire il sorgere di tali malattie. Sono proprio tali patologie più comuni e diffuse che portano a costi veterinari elevati nel corso degli anni, motivo per il quale i proprietari di animali potrebbero trovare utile assicurarsi … se queste fossero incluse!

  1. patologie pregresse e cure per infortuni pregressi;
  2. neoplasia recidiva;
  3. malattie e malformazioni congenite o ereditarie;
  4. parto cesareo, sterilizzazione, cure sterilità e fecondazione artificiale;
  5. dermatiti e allergie;
  6. acquisto di vaccini, antiparassitari e in alcune polizze medicinali non conseguenti a intervento chirurgico;
  7. cure psicoterapiche; malattie mentali e problemi comportamentali;
  8. costi per microchip, addestratore ed educatore;
  9. infortuni occorsi durante gare e competizioni (a eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti da ENCI e ANFI);
  10. infortuni e malattie conseguenti all’impiego dell’animale nell’attività venatoria; infortuni occorsi per combattimenti, maltrattamenti o altre attività proibite per legge;
  11. soppressione e cremazione per pericolosità;
  12. diverse malattie infettive tra cui: rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi per i cani; rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva per i gatti; filariosi, leishmaniosi;
  13. taglio di coda, orecchie; chirurgia estetica e plastica; ernie;
  14. malattie dei denti e paradontopatie; chirurgia oculistica;
  15. interventi chirurgici effettuati a seguito di lesione o rottura del legamento crociato o eseguiti sul gomito del cane o relativi alla lussazione della rotula, anche se causata da eventi traumatici e asportazione di spighe di graminacee.

Per quanto riguarda le limitazioni le polizze per animali domestici in generale non offrono visite veterinarie in caso d’urgenza o controlli periodici e check up, anche se sono presenti patologie, ad eccezione di quattro compagnie; la copertura per il rimborso per spese veterinarie in viaggio, richiede che l’animale domestico viaggi con il proprietario, la destinazione sia superiore a 100 km dal domicilio indicato nella polizza e il viaggio si concluda con il soggiorno presso una struttura (quindi non ad esempio presso una casa di vacanza di proprietà dell’assicurato); la visita veterinaria a domicilio è disposta solo su appuntamento e non nei casi d’urgenza, solo dopo che lo disponga un veterinario indicato dalla struttura organizzativa della compagnia dopo aver effettuato una consulenza telefonica veterinaria.

Responsabilità civile verso terzi

Questo tipo di garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi, in caso di morte, lesioni fisiche a persone o animali e danni alle cose. La garanzia copre generalmente anche i terzi che abbiano in custodia temporanea l’animale, purché questi ultimi non svolgano attività professionale di custodia e/o gestione di animali; due imprese includono anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che l’animale possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.

In generale, le polizze con garanzia responsabilità civile non forniscono copertura per alcune razze considerate maggiormente aggressive e indicate in una lista nel set informativo.

Tuttavia alcune compagnie hanno sviluppato polizze che offrono, con differenti modalità, la garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi anche per cani aggressivi (c.d. “impegnativi o morsicatori”) e, nel caso in cui sia richiesta l’iscrizione dell’animale nel Registro dei cani morsicatori, anche per la frequenza di percorsi formativi da parte del proprietario con rilascio di patentino.

Sono generalmente esclusi i danni:

  • causati dall’utilizzo dell’animale in attività proibite dalla legge;
  • derivanti dall’esercizio della caccia;
  • causati dall’animale in occasione di ricovero o day hospital presso cliniche e/o ambulatori veterinari;
  • causati dall’animale mentre alloggia temporaneamente presso pensioni per animali;
  • causati da atti dolosi dell’assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

È generalmente prevista la limitazione che non considera “terzi” e, quindi, non considera coperti da assicurazione per la responsabilità civile: l’assicurato, il coniuge, il convivente more uxorio, il partner di unione civile, i figli, i genitori e i parenti con lui conviventi risultanti dallo Stato di famiglia, coloro che prestano attività di collaborazione domestica e/o familiare presso l’abitazione dov’è domiciliato l’animale domestico iscritto in polizza. Tuttavia quattro compagnie includono tra i soggetti coperti da assicurazione: i figli minori di 14 anni conviventi con l’assicurato; i genitori e i figli dell’assicurato e del coniuge o del convivente more uxorio o del partner di unione civile, che non convivano o risiedano nella stessa abitazione dell’assicurato. La copertura è estesa anche al custode temporaneo dell’animale da tre compagnie. Un’altra compagnia, invece, consente di estendere la copertura assicurativa ai figli minori di 15 anni e ai figli disabili, mediante l’acquisto di una garanzia aggiuntiva con maggiorazione del premio di polizza.

Assistenza

Nelle polizze per animali domestici è prevista una vasta gamma di prestazioni di assistenza a beneficio dell’assicurato in casa e in viaggio, tuttavia Ivass rileva che alcune si sostanziano in consulenze telefoniche su informazioni reperibili dall’assicurato anche autonomamente online quali, ad esempio, l’ubicazione di negozi per pet.

Sono generalmente presenti le seguenti esclusioni:

a) dolo o colpa grave dell’assicurato o di suo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale domestico per il quale è prestata l’assicurazione;
b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
c) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell’animale;
d) uso dell’animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;
e) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell’assicurazione.

Con riferimento alle limitazioni è emerso che:
a) è previsto l’invio di pet sitter al domicilio dell’assicurato che ha subito un intervento chirurgico solo se questo sia avvenuto a seguito d’infortunio o malattia. Questo limita la casistica degli interventi a cui possa essere sottoposto l’assicurato. Inoltre l’invio del pet sitter è solo per 1 ora al giorno per 5 giorni nei 15 giorni successivi all’intervento chirurgico;
b) il rimborso delle spese per il ritrovamento dell’animale smarrito è subordinato a: denuncia della scomparsa all’autorità;
c) presenza del dispositivo di geolocalizzazione acceso; distanza minima del luogo di ritrovamento superiore a 20 Km dal domicilio dell’assicurato;
d) la visita veterinaria a domicilio, disposta solo su appuntamento e non nei casi d’urgenza, solo su indicazione di un veterinario indicato dalla struttura organizzativa della compagnia previa consulenza telefonica veterinaria;
e) il costo della consegna di farmaci a domicilio è in genere rimborsato dalla compagnia, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell’assicurato.

Tutela legale

Non tutte le polizze per animali domestici hanno la garanzia tutela legale. Tale garanzia è prevista nelle polizze di quattordici compagnie, spesso nelle versioni upgrade di polizza o come garanzia opzionabile con il pagamento di un premio aggiuntivo.

La garanzia copre le spese di assistenza giudiziale e stragiudiziale che potrebbero essere necessarie per difendersi in sede civile o penale per fatti riguardanti la proprietà, la custodia e il possesso degli animali di famiglia. Si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché ai collaboratori domestici, in quanto l‘assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l’espletamento delle mansioni di custodia dell’animale.

Generalmente, è esclusa la copertura delle seguenti spese:
a) compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
b) spese per l’indennità di trasferta;
c) spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
d) spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
e) imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
f) multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
g) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali.

Sono state inoltre riscontrate le seguenti limitazioni:
a) sono coperti i compensi per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio per: la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza; la negoziazione assistita e la mediazione;
b) qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la responsabilità civile dell’assicurato, nei limiti delle prestazioni garantite, la garanzia tutela legale opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, l’assicurazione opera a primo rischio.

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