Si consolida l’orientamento giurisprudenziale dominante della Corte di Cassazione confermato dalla Sentenza n. 10394 del 2024 e dalla recente Ordinanza n. 25445 pubblicata il 23 settembre 2024 secondo il quale la polizza assicurativa RC Auto risponde anche in luogo privato se il veicolo è utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale
Mario Riccardo Oliviero
Richiamando l’Art. 1 della Legge 990 del ’69 che ha introdotto per la prima volta in Italia l’assicurazione auto obbligatoria, l’Art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che: «I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054» escludendo di fatto tutte le aree private. Anche se la maggior parte delle polizze per la responsabilità civile auto includono nella copertura assicurativa anche le aree private, come ad esempio i box e le aree condominiali, la legge dispiega i suoi effetti esclusivamente nei luoghi esplicitati. Dirimente è quindi stabilire con precisione quando una area può definirsi effettivamente ad uso pubblico. Una interpretazione che si è modificata negli anni rimanendo sempre orientata a favore dei terzi danneggiati.
Il caso
Mentre lavorava in un fondo agricolo un ragazzo veniva investito da un trattore condotto dal padre dello stesso lesionato durante una manovra di retromarcia per agganciare la botte spargiliquami.
Il Ricorso
Avvero le sentenze di primo e secondo grado che avevano contestato il risarcimento, il lesionato ricorre in Cassazione con tre motivi. Il ricorrente contesta la decisione di merito della Corte d’Appello relativa «all’esclusione della circostanza che il trattore che lo aveva investito si trovasse in un’area suscettibile di transito» non consentendo, conseguentemente, l’applicabilità della normativa prevista per la circolazione stradale dei veicoli ex Art. 122 e seguenti del Codice delle assicurazioni Private. Decisione che porta, inevitabilmente, anche «all’esclusione della responsabilità dell’assicuratrice della responsabilità civile dei veicoli a motore in base alla circostanza che il trattore […] si trovasse in un’area equiparabile alla strada, e fosse utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». Inibendo, così, anche l’importante azione diretta del danneggiato nei confronti della Compagnia che assicura il veicolo responsabile, prevista dall’Art. 144 CAP quale eccezione ai principi cardine dell’ordinamento giuridico, per favorire i danneggiati: «Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione».
L’Ordinanza
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e cassa l’ordinanza impugnata, rinviando alla Corte d’appello, in diversa composizione, per la decisione sul merito, oltre che sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Inserendosi nel solco interpretativo confermato anche dalle recenti pronunce, la Suprema Corte intende considerare aree equiparate alle strade di uso pubblico tutti quei luoghi dove un veicolo può essere utilizzato secondo la sua funzione abituale. Per gli Ermellini, infatti, «il motivo è fondato, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica […] ai fini dell’operatività della garanzia per responsabilità civile auto, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale». Accogliendo questa interpretazione «è evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il veicolo che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale: sicché il principio, affermato nel richiamato arresto nomofilattico di questa Corte, va applicato alla fattispecie, in difformità da quanto operato invece nella gravata sentenza.»
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