Con l’ordinanza n. 25079 pubblicata il 18 settembre 2024 la terza sezione civile della Corte di Cassazione risponde giuridicamente ad un annoso problema dalle notevoli conseguenze economiche e sociali 

Mario Riccardo Oliviero

Quando un veicolo perde dei pezzi oppure parte del proprio carico deve rispondere dei danni eventualmente causati a terzi. Nel caso il veicolo responsabile sia agevolmente identificabile, perché precede a breve distanza il danneggiato, ed è facilmente raggiungile, non si ravvedono ostacoli giuridici nell’attribuire la responsabilità, provando il danno subito e la relativa dinamica. Più difficile quando il materiale, oppure i pezzi del veicolo, rimangono sulla sede stradale causando insidia e pericolo senza che nessuno provveda ad una rapida rimozione ma, soprattutto, senza poter sapere chi li abbia persi, col rischio concreto che, in assenza di un veicolo responsabile, numerosi automobilisti potrebbero non poter ricevere un adeguato risarcimento.

Il caso

Un automobilista danneggiava la propria autovettura colpendo inavvertitamente una sbarra metallica di circa tre metri, presente sulla carreggiata del tratto autostradale che stava percorrendo. Per ottenere il risarcimento dei danni subiti conveniva in giudizio l’ente gestore delle autostrade quale responsabile per cose in custodia, ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» e/o in subordine per la più estensiva Responsabilità Civile Generale ex Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Il Ricorso

Avvero le sentenze di primo e di secondo grado che avevano contestato il risarcimento nel merito, il danneggiato ricorreva in Cassazione con un unico motivo lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1218 c.c. perché l’ente gestore dell’autostrada non aveva dimostrato «l’interruzione del nesso causale della responsabilità derivante da cose in custodia per mezzo di caso fortuito».

L’Ordinanza

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Le motivazioni

Gli Ermellini assumono che il fatto sia provato in quanto il Giudice di pace ha ritenuto che dalla c.t.u. espletata (la Consulenza Tecnica di Ufficio che il giudice può richiedere per acquisire informazioni tecniche funzionali alla decisione ndr) fosse emerso che il sinistro si era verificato per avere un autocarro che precedeva l’auto dell’attore perso la spondina metallica, su cui ha impattato quest’ultima. Spondina che poi è stata spostata onde evitare pericoli ai veicoli in transito. Conformandosi all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la Terza Sezione argomenta: «Il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, punto 26). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato sulla base della CTU una dinamica del sinistro tale da riscontrarvi la repentinità dell’immutazione dello stato dei luoghi della cosa custodita, tale da elidere, quale fortuito inevitabile, il nesso con quest’ultima e, di conseguenza, l’oggettiva responsabilità del custode». Secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, pertanto, se l’ente gestore autostradale, quale custode della strada, riesce a provare il caso fortuito, esplicitamente configurato dall’Art, 2051 del Codice Civile come esimente: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» può non essere chiamato a rispondere dei danni eventualmente subiti dagli altri veicoli, utilizzatori del medesimo tratto autostradale. Danni che in assenza del veicolo responsabile non potranno mai essere risarciti nemmeno dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) che non prevede questa ipotesi tra i suoi ambiti di azione, rimanendo completamente a carico del danneggiato.

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