GIURISPRUDENZA

Con una importante decisione la S.C. rende più rigorosi i criteri di accertamento della colpa dell’assicuratore, nel caso di danni causati a terzi da intermediari truffaldini

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 357 – novembre 2023

1.Premessa
Esistono molti zii famosi, reali o immaginari: l’imperatore Claudio, zio di Caligola; Paperino, zio di Qui, Quo e Qua; lo “zio Tom” di Beecher Stowe. Ma nel mondo delle assicurazioni nell’empireo degli zii famosi dovrebbe ora essere assunto anche l’anonimo zio d’un certo agente assicurativo infedele.

Questi infatti, facendosi turlupinare dal nipote la discreta somma di oltre mezzo milione di euro, ha dato l’avvio ad un giudizio concluso in sede di legittimità dalla sentenza 25.8.2023 n. 25289, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che l’assicuratore non è la balia né il piantone dei suoi intermediari, e pertanto non ogni nefandezza di questi ultimi può farsi ricadere sulle spalle (rectius, sulle tasche) del primo.

È una sentenza che va segnalata perché svela un’inversione di tendenza rispetto al trend giurisprudenziale degli ultimi venti anni, nei quali la responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’agente si era venuta sempre più dilatando, sino ad assumere le sembianze d’una vera e propria responsabilità oggettiva o almeno “paraoggettiva”, per effetto dell’applicazione del principio cuius commoda, eius et incommoda.

Di tale decisione proverò a riassumere nei §§ che seguono l’antecedente di fatto, le motivazioni e le conseguenze.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

© Riproduzione riservata