GIURISPRUDENZA

Brevi riflessioni sull’impignorabilità e sul ruolo degli intermediari

Autore: Marco Rossetti

ASSINEWS 346 – novembre 2022   

 

 

 

 

 

L’impignorabilità degli indennizzi dovuti dall’assicuratore sulla vita era in origine una misura vòlta a tutelare il risparmio. Ma l’avvento dei prodotti misti assicurativi-finanziari ha fatto saltare gli schemi, e oggi non è raro che si ricorra ad uno di questi contratti ibridi per sottrarre le proprie disponibilità finanziarie ai creditori. Si può fare? E l’intermediario consapevole è un “complice”?

1. Un uomo previdente.

Tizio, volendo stipulare un’assicurazione sulla vita, si rivolse ad un intermediario finanziario. Il previdente giovanotto dichiarò senza mezzi termini all’intermediario (almeno così riferiscono gli atti giudiziari) di volere stipulare un’assicurazione sulla vita “allo scopo di conseguire l’impignorabilità delle somme dovutegli dall’assicuratore”.

L’intermediario (una banca) gli propose allora un bel contratto – come ce ne sono tanti – formalmente intitolato “assicurazione sulla vita”; gli consegnò come da copione i soliti sei chilogrammi di moduli da firmare, ivi compresa la nota informativa nella quale si proclamava solennemente che “le somme dovute dall’assicuratore in virtù del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili”.

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