I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA: NUOVO MODELLO PER CREDITI GIÀ CEDUTI IN CASO DI ERRORI SOSTANZIALI
di Francesco Campanari
Vademecum su come correggere gli errori nella compilazione del modello per la cessione del credito dei bonus edilizi: soluzioni operative qualora l’errore sia classificabile come formale, se vi sia una erronea indicazione nei SAL e/o nel corrispondente protocollo e quando l’importo del credito ceduto inserito sia inferiore rispetto alla detrazione spettante. Possibilità di annullamento della Comunicazione quando il modello contenga un errore sostanziale e apertura all’invio “lungo” della Comunicazione entro il 30 novembre dell’anno successivo (anziché entro il 16 marzo dell’anno n+1) al verificarsi di particolari condizioni e mediante pagamento di una sanzione amministrativa. Sono questi, alcuni dei chiarimenti presentati dalle Entrate nella densa circolare numero 33/E della scorsa settimana inerente le modifiche del Decreto “Aiuti bis” alla disciplina della cessione credito e dello sconto in fattura.

La soluzione ordinaria. Prima di ricorrere a possibili soluzioni dell’ultimo minuto, proviamo a ripercorrere quale sia, ad oggi, la soluzione ordinaria in caso di errore nella compilazione del modello per la cessione del credito dei bonus edilizi. Qualora ci si accorga di un errore entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, è oggi possibile trasmettere un nuovo modello a correzione di quello errato. Questo, a condizione che nel frattempo, il cessionario, non abbia accettato il credito nella propria piattaforma.

In alternativa, qualora il termine sopra indicato sia definitivamente trascorso, il credito non ancora accettato potrà essere sempre rifiutato dal cessionario o dal fornitore mediante l’apposita funzionalità della piattaforma. Il rifiuto, in altri termine, rimuoverà gli effetti dell’errata comunicazione. Quali soluzioni si prospetterebbero invece se il credito derivante dall’errata comunicazione fosse già stato accettato dal cessionario? Di seguito alcune casistiche di rilevante interesse definite dalla circolare 33/E.

Errore formale o nell’indicazione dei SAL. Una prima tipologia di errori analizzati dalla circolare ricade tra quelli formali vale a dire quegli errori che non comportano la modifica degli elementi essenziali della detrazione.

A mero titolo esemplificativo, l’amministrazione finanziaria annovera tra gli errori formali quelli presenti nel frontespizio come i recapiti, l’indicazione dell’amministratore nel campo “Condominio minimo” o l’errata indicazione del codice identificativo nell’asseverazione presentata all’Enea o negli interventi di riduzione del rischio sismico.

Ancora, vengono considerati “irrilevanti” errori riferibili all’errata indicazione dei dati catastali (quadro B), alla data di esercizio dell’opzione o della tipologia del cessionario (quadro D).

Ad ogni modo il cedente, l’amministratore di condominio o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, avranno l’onere di segnalare all’Agenzia l’errore commesso mediante pec da inviare a: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Anche eventuali errori relativi alla mancata o errata indicazione dei SAL sarebbero annoverati tra quelli formali. Si pensi alla mancata indicazione del valore “1” nella comunicazione del primo SAL che impedirebbe di poter inviare le comunicazioni successive (il sistema le scarterebbe automaticamente). Per tale fattispecie, l’Agenzia suggerisce di inviare le comunicazioni relative ai SAL successivi omettendo, ugualmente, di indicare il numero del SAL cui si riferiscono oltreché il protocollo telematico di invio e comunicando alla Pec di cui sopra l’errore formale generatosi.

Analoga segnalazione andrà presentata anche nel caso in cui sia stato compilato correttamente il primo SAL ma sia stata omessa l’indicazione nelle comunicazioni successive del numero del SAL o del relativo protocollo.

Errore nell’importo del credito. Se l’ammontare del credito comunicato fosse erroneamente inferiore rispetto alla detrazione spettante, il beneficiario potrà inviare, entro i termini previsti per l’invio delle comunicazioni relative all’anno di spesa, altro modello in cui verranno indicati gli stessi dati ma con un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra quanto corretto e quanto indicato nella precedente Comunicazione. Volendo esemplificare, se a fronte di una detrazione spettante pari al 110%, sia stato indicato un credito pari al 100% dell’importo speso, si potrà emettere una successiva comunicazione riportante i dati della precedente, ad eccezione dell’ammontare del credito ceduto che ammonterà, in tal caso, al 10% della spesa complessiva.

La circolare descrive anche il caso in cui sia stata indicata una spesa inferiore e, conseguentemente, un ammontare del credito inferiore rispetto alla reale detrazione spettante: sarà possibile, anche per questa fattispecie, presentare una ulteriore comunicazione dove verrà indicato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto di modo da “completare” quanto omesso con il precedente invio.

Errore sostanziale e remissione in bonis. Veniamo infine alla fattispecie degli errori sostanziali vale a dire di quegli errori che incidono su elementi essenziali che, di fatto, inficiano inevitabilmente l’intera comunicazione.

Ad esempio, si pensi all’errata indicazione del codice intervento da cui dipende una differente percentuale di detrazione spettante o ad un errore nel codice fiscale del cessionario.

In tali casi, la novità riguarda la possibilità di annullare, mediante apposito modello allegato alla circolare, l’atto di accettazione del credito da parte del cessionario/fornitore

Tale annullamento, che potrà avvenire solo su richiesta di entrambe gli interessati (vale a dire del cedente e del cessionario) avverrà mediante duplice sottoscrizione digitale e contestuale trasmissione dell’ istanza via pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In seguito all’annullamento, il plafond del credito compensabile in capo al cessionario si ridurrà, gioco forza, del relativo importo.

Una volta eseguita l’operazione di annullamento, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione con le solite modalità pur nel rispetto dei termini previsti per l’invio della stessa.

La vera novità riguarda infine la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis anche alle Comunicazione per la cessione del credito. Per regola, la Comunicazione dell’opzione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese. In presenza però di particolari condizioni, l’amministrazione finanziaria apre alla possibilità di un invio “lungo” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.

Per le spese dunque sostenute nel 2021, sarà possibile trasmettere la Comunicazione di opzione entro il termine del 30 novembre 2022. Ma a quali condizioni e a che prezzo? Per l’applicazione della remissione in bonis dovranno sussistere tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione, l’invio dovrà avvenire non oltre il termine della prima dichiarazione utile e non dovranno essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche per cui l’autore dell’inadempimento abbia avuto conoscenza.

Sarà necessario, inoltre, versare l’importo pari alla sanzione minima prevista dall’art. 11 del dlgs 471/1997 pari ad euro 250,00. La trasmissione della Comunicazione entro il termine “lungo” sarà ammissibile anche nell’ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia l’annullamento di una precedente comunicazione.
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