SECONDO LA CORTE AUTONOMIA E BUDGET NON DANNO POTERI APICALI: PESA IL MODELLO DI GESTIONE
di Dario Ferrara
Dopo l’infortunio sul lavoro scatta lo stop alla condanna per responsabilità amministrativa a carico della società, nonostante il sinistro sia ascrivibile a un reato compiuto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione in azienda (in breve Rspp). E ciò benché il delegato alla sicurezza sia investito da una procura speciale e disponga di un suo budget per l’antinfortunistica. La facoltà di decidere in autonomia in materia di sicurezza, infatti, non equivale a conferire al dipendente poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza: la società, dunque, può evitare la responsabilità di cui al decreto legislativo 231/01. Il tutto perché, da una parte, il fatto risulta imputabile non a una figura apicale ma a una persona sottoposta al potere direttivo dei vertici aziendali e, dall’altra, l’impresa ha adottato in epoca precedente al reato un modello di organizzazione, gestione e controllo in grado di prevenirlo. È quanto emerge dalla sentenza 34943/22, pubblicata il 21 settembre dalla quarta sezione penale della Cassazione.

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