LA CONSULTA CON SENTENZA N. 104/22 DÀ RILIEVO ALL’AFFIDAMENTO SCUSABILE DEL CONTRIBUENTE
di Daniele Cirioli
Per costituire una posizione previdenziale presso una cassa professionale serve il versamento del “contributo soggettivo”. Il professionista che paga solo il “contributo integrativo”, pertanto, deve iscriversi e versare i contributi alla gestione separata dell’Inps, per costituirsi una vera e propria posizione previdenziale.
A stabilirlo è la Corte costituzionale nella sentenza 104/2022, illustrata dall’Inps nella circolare 107/2022, mettendo la parola fine sulla dibattuta questione (oltre 15 anni in ogni sede, sia amministrativa che giudiziaria) tra avvocati e Inps, con i primi a sostenere di non dover pagare i contributi all’Inps e l’Inps, invece, a pretendere il contrario.

A spuntarla è, definitivamente, l’Inps dopo che una norma “d’interpretazione autentica” gli aveva già dato ragione nell’anno 2011. Ma non senza rimetterci qualcosa. Infatti, la Corte ha anche dichiarato incostituzionale la richiesta dell’Inps sulle sanzioni, facendo valere la nuova ipotesi di «affidamento scusabile» a favore dei professionisti. In conclusione, il professionista che era tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps, ma non l’ha fatto fino all’anno 2011, non deve pagare alcuna sanzione. Se le ha pagate, gli verranno rimborsate dall’Inps.

L’obbligo della gestione separata Inps. Nella sentenza 104/2022, in particolare, la Corte costituzionale ha statuito che «sono obbligati a iscriversi alla gestione separata Inps non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione in appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni di tipo reddituali, l’obbligo d’iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano, quindi, obbligati al versamento del solo contributo c.d. “integrativo”, non anche di quello c.d. “soggettivo” il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale». La Corte, inoltre, in merito al contributo integrativo, ha precisato che l’obbligo di versamento trova il suo presupposto nell’iscrizione all’Albo professionale e che il relativo pagamento non crea una vera e propria posizione previdenziale (a differenza di ciò che avviene, invece, con l’obbligo al versamento del contributo soggettivo), ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico.
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