ESMA PRESCRIVE IL QUESTIONARIO SULLA SOSTENIBILITÀ ALLA CONSULENZA AUTOMATIZZATA
di Anna Messia
Tutti i clienti, non solo i nuovi ma anche quelli già esistenti, dovranno esprimere le proprie preferenze in tema di Esg, al più tardi entro il 2 agosto dell’anno prossimo. E lo stesso questionario dovrà essere presentato ai clienti che decidessero di sottoscrivere prodotti tramite robo-advisor. Chiarimenti che sono arrivati nei giorni scorsi dall’Esma che ha pubblicato il testo finale sugli Orientamenti per le modifiche Esg alla Mifid II in materia di adeguatezza e ha messo qualche punto fermo in un ambito che resta però ancora pieno di incertezze. Come noto dallo scorso 2 agosto i questionari in materia di adeguatezza, che vengono consegnati ai clienti dagli intermediari per conoscerne caratteristiche e profilo di rischio, sono stati aggiornati tenendo conto anche alle preferenze dei risparmiatori in tema di investimenti sostenibili. Ma solo lo scorso 23 settembre è stato pubblicato il documento dell’autorità guidata da Verena Ross che ha chiuso la fase di consultazione avviata e che, tra le altre cose, come chiarito in una circolare diffusa successivamente da Assoreti, rende più graduali gli oneri informativi gravanti sugli intermediari in una fase in cui i prodotti Esg sono ancora in evoluzione, e riconosce margini più ampi di flessibiltà nella declinazione del test di sostenibilità. Del resto, secondo gli ultimi dati Assogestioni gli investimenti sostenibili rappresentano appena 432 miliardi rispetto ai 2.549 miliardi di risparmio gestito totale di fine 2021. Nel documento dell’Esma si chiarisce quindi che l’intermediario deve «innanzitutto individuare una gamma di prodotti adeguati al cliente in base ai criteri di conoscenza e di esperienza, situazione finanziaria e obiettivi d’investimento e, solo in una seconda fase, selezionare i prodotti che soddisfino anche la preferenza di sostenibilità del cliente». Non solo. A differenza di tutti gli altri criteri che devono essere obbligatoriamente rispettati per proseguire con la procedura di adeguatezza (in caso negativo si passerebbe al regime di appropriatezza o di execution only) nel caso della sostenibilità c’è un’eccezione: l’intermediario può infatti raccomandare un prodotto che non corrisponda ai criteri di sostenibilità eventualmente espressi dal cliente nel caso in cui quest’ultimo «adatti» le proprie preferenze, ovviamente documentando la scelta. Nessuna rigidità quindi in un comparto che è ancora in via di definizione, tra la tassonomia europea e i rischi di green washing (ovvero di una sostenibilità solo di facciata) ma l’Esma, come detto, ha però fissato due paletti ben precisi: l’autorità si aspetta infatti che l’aggiornamento dei profili dei clienti con le preferenze di sostenibiltà si completi nell’arco dei dodici mesi dall’entrata in vigore dei nuovi obblighi, quindi per la precisione entro il 2 agosto 2023. E ha anche aggiunto che, per valutare il miglior interesse del cliente in tema di sostenibiltà, l’intermediario dovrebbe dotarsi di procedure ad hoc non solo quando la preferenza sia prestata de visu (come era stato previsto nel documento di consultazione) ma pure quando la consulenza venga offerta in maniera automatizzata o semi- automatizzata, ovvero in caso di ricorso al robo-advisor. (riproduzione riservata)
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