Danno da fermo tecnico: una recente pronuncia conferma l’onere della prova in capo al danneggiato ed evidenzia quale tipo di prova debba fornire

di Bianca Pascotto

È nota a molti la riluttanza delle compagnie assicurative nel rimborsare le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione del nostro veicolo danneggiatosi a seguito di sinistro e fermo dal carrozziere per le necessarie riparazioni.

La classica eccezione che ci viene sollevata concerne l’obbligo di provare il necessitato uso del veicolo, o detto altrimenti, la dimostrazione che, durante il periodo di fermo del mezzo incidentato, non si poteva ovviare in altro modo se non mediante il noleggio di altro veicolo.

Una prova che in vari casi non è difficile fornire (veicolo per uso lavorativo), ma non lo è per nulla in altre circostanze (veicolo utilizzato sporadicamente da chi magari abita in zone con limitato servizio di pubblico trasporto).

Danno da fermo tecnico: gli orientamenti della giurisprudenza

Ecco che in questi casi questo danno noto come danno da fermo tecnico, scatena il contenzioso, un contenzioso che fino a qualche tempo fa era favorito e alimentato da un contrasto giurisprudenziale, tra chi riteneva questa voce di spesa sempre risarcibile, perché direttamente collegata all’inutilizzabilità del veicolo (danno in re ipsa) e chi invece riteneva che il danno doveva essere dimostrato, in ragione del fatto che l’impossibilità temporanea di fruire del godimento del veicolo di per sé stessa non è indice di alcun danno da intendersi come depauperamento del proprio patrimonio.

Ora la linea giurisprudenziale prevalente aderisce al secondo orientamento (Cass. Civ. 9348/2019) e una recente pronuncia[1], conferma l’onere della prova in capo al danneggiato ma evidenzia con chiarezza quale tipo di prova debba fornire, decisamente dai confini assai più semplici.

IL CASO

Tizio prende a nolo un veicolo in sostituzione del proprio, danneggiatosi a causa in un incidente stradale, per un costo di € 292,80. Cede il suo credito alla società Alfa la quale non ottiene il rimborso dalla compagnia assicuratrice e quindi si rivolge al Giudice di Pace di Milano che rigetta la domanda, sostenendo che detto credito non è cedibile.

Appellata la sentenza avanti il Tribunale meneghino, Alfa non ottiene giustizia perché a detta del Tribunale non ha fornito la “rigorosa prova che il costo dell’autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito per cui è causa”.

Alfa ricorre per la cassazione della pronuncia.

LA SOLUZIONE

A sostegno del ricorso, Alfa asserisce che per il risarcimento del danno da fermo tecnico non si rende necessario dimostrare che l’utilizzo del veicolo sia indispensabile, ma piuttosto dimostrare di averla noleggiata e di averne pagato il costo.

Nulla di più vero per il Supremo Collegio che accoglie il ricorso e e cassa con rinvio al Tribunale di Milano.

Chi lamenta un danno ha sempre l’onere di provarlo (art. 2697 c.c.), posto che il danno in re ipsa – danno che esiste a prescindere dalle conseguenze dannose ed è coincidente con l’evento dannoso – è limitato solo ai casi tassativamente previsti.

Ma è bene non confondere il concetto di danno in re ipsa con il danno presuntivo con caratterizza il danno da fermo tecnico.

Questo tipo di danno si ricollega normalmente ai costi di esercizio del veicolo inutilizzato (bollo, assicurazione, deprezzamento etc.), che durante il periodo di fermo non sono controbilanciati dal godimento del mezzo (spendo ma non lo uso), ma nel caso del noleggio questi costi impattano macroscopicamente per l’esborso del nolo si aggiunge ai costi poc’anzi elencati.

Per la Cassazione questo tipo di danno non si sottrare al principio probatorio ma la sua dimostrazione viene fornita mediante la prova “di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è indicibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo”.

Il proprietario del veicolo non deve dimostrare la necessità di dover utilizzare il suo mezzo – prova assai rigorosa – ma deve più semplicemente provare “che le spese si sono rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo” mediante la presunzione che lega il noleggio al fermo della propria vettura, ovvero sulla scorta di quella regola di comune esperienza in forza della quale che se ho noleggiato un veicolo è perché non posso utilizzare la mia vettura ferma presso il carrozziere.

Fornita la prova della indisponibilità del mezzo ed il pagamento della fattura al noleggiatore il gioco è fatto e la compagnia deve risarcirne l’importo corrispettivo.

[1] Cassazione Civile ordinanza del 19 settembre 2022 n. 27389

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