Fabrizio G. Poggiani
Per beneficiare del sismabonus acquisti l’asseverazione con cui il tecnico attesta la riduzione delle classi di rischio sismico può essere presentata al più tardi entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi. L’attestazione di conformità degli interventi non deve necessariamente essere depositata entro il rogito notarile.

Così l’Agenzia nella risposta n. 688/2021 che è intervenuta sull’agevolazione per l’acquisto di immobili oggetto di interventi antisismici, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013.

L’Agenzia delle entrate analizza la disciplina richiamata e ribadisce che la previsione indicata dal contribuente, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, è stata inserita nel corpo delle norme che disciplinano il sismabonus e che, in virtù della detta analogia, la detrazione non risulta condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari costituenti l’intero fabbricato, poiché ogni acquirente può beneficiare della relazione in virtù del proprio acquisto.

In secondo luogo, con riferimento alla redazione e presentazione dell’asseverazione disposta dal comma 2, dell’art. 3 del dm 58/2017, posteriormente al rilascio del permesso a costruire da parte del comune, l’agenzia osserva che con il citato provvedimento sono state definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione da parte dei tecnici, funzionali alla fruizione delle detrazioni, ricordando che è già stato chiarito (risoluzione n. 38/E/2020) che la detrazione in commento spetta agli acquirenti delle unità immobiliari, ubicate nelle zone sismiche 2 e 3 e oggetto di interventi, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data dell’1/01/2017 ma prima dell’1/05/2019, anche se l’asseverazione non è stata presentata contestualmente al titolo abilitativo; è stato precisato che, ai fini della fruizione del bonus, la detta asseverazione deve essere presentata dall’impresa entra la data di stipula del rogito oggetto degli interventi antisismici.

Nella fattispecie esaminata, in ordine all’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, l’Agenzia evidenzia che non è richiesto che la stessa sia presentata entro la data di stipula del rogito con la conseguenza che il contribuente, nel presupposto che abbia presentato l’asseverazione, di cui al dm 58/2017, entro i termini indicati nel documento di prassi (risoluzione n. 38/E/2020) può accedere assolutamente all’agevolazione in commento (sismabonus acquisti).

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene di aver risposto compiutamente ai quesiti posti e ritiene assorbito, in particolare, quello sulla remissione in bonis che non appare necessaria nel caso di specie, stante la spettanza dell’agevolazione indicata; sul punto, però, è opportuno tenere presente il comma 1, dell’art. 2 del dl 16/2012 ai sensi del quale la fruizione di benefici fiscali non è preclusa se il contribuente inadempiente, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme, anche tardivamente (ovvero entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile) regolarizzi la presentazione.

Fabrizio G. Poggiani

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