LA RISPOSTA AD INTERPELLO DELL’ADE SULLE AGEVOLAZIONI PER GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
di Fabrizio G. Poggiani
Il contribuente può beneficiare delle detrazioni per il sismabonus acquisti in misura differenziata tra acconti e saldo ovvero nella misura del 110% per le somme corrisposte a saldo nel 2021 e in base alle percentuali ordinarie per le altre somme corrisposte in acconto in data anteriore all’1/07/2020, data valida per la fruizione del superbonus. E, nel caso di cessione del credito, dovranno essere trasmesse all’Agenzia delle entrate, due distinte comunicazioni, entrambe riferite all’anno 2021, di cui una per la cessione della detrazione ordinaria e l’altra per la cessione della detrazione maggiorata.

L’Agenzia delle entrate, con un ulteriore risposta (n. 697/2021), è intervenuta sull’agevolazione per l’acquisto di immobili oggetto di interventi antisismici, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, analizzando le modalità di asseverazione del modello B richiesto dal dm 58/2017 e di comunicazione della cessione, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, in relazione ai tempi diversi di sostenimento delle spese.

Il contribuente istante ha fatto presente di aver acquistato, insieme al coniuge, da una società di costruzioni, una unità immobiliare collocata in zona sismica 3 e ha evidenziato che la detta società è subentrata al titolo edilizio presentato il 14/03/2019 dai precedenti proprietari e che non sono state presentate le asseverazioni obbligatorie richieste per l’acquisto delle case antisismiche, poiché, alla detta data (14/03/2019), la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alla detrazione.

La società edile, dopo essere subentrata ai precedenti proprietari, ha predisposto l’asseverazione utilizzando il modello «B» allegato al dm 58/2017 nella versione anteriore rispetto a quello richiesto dal dm 329/2020 e il contribuente ha fatto presente di aver corrisposto i pagamenti in modo frazionato, in parte nel 2019 (quindi anteriormente alla data dell’1/07/2020, valida per la fruizione della detrazione del 110%) come acconto e in parte nel 2021, quale saldo dell’importo complessivamente dovuto.

Il contribuente, quindi, ha chiesto se poteva fruire dell’agevolazione indicata, anche in versione maggiorata al 110%, sulla base delle disposizioni contenute nel richiamato art. 119 del dl 34/2020, se poteva fruire delle citate detrazioni anche per la pertinenza e, in ipotesi di cessione del credito, come avrebbe dovuto predisporre la comunicazione.

L’Agenzia delle entrate conferma che l’acquisto di case che hanno subito interventi di natura antisismica e rispettano determinate condizioni, possono usufruire anche della detrazione maggiorata del 110%, conferma che con l’emanazione del decreto 329/2020 sono state integrate le disposizioni concernenti l’asseverazione del rischio sismico, al fine di rispettare le norme contenute nei commi 13 e 13-bis del citato art. 119 e richiama il parere della commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 58/2017 (parere n. 3/2021) per confermare che non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori e che non deve essere compilata la sezione dell’asseverazione dell’allegato B al dm 58/2017, ai fini dell’attestazione della congruità dei costi, poiché la detrazione in questione è determinata tenendo conto del prezzo di acquisto risultante dall’atto pubblico di compravendita e non del costo complessivo dell’intervento eseguito. Il contribuente, ma anche gli acquirenti delle case antisismiche, possono pertanto beneficiare del 110% anche in presenza di una asseverazione predisposta con il modello previgente, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti.

Per quanto concerne la determinazione della detrazione è stato chiarito (circ. 30/E/2020) che la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dall’1/07/2020 e, pertanto, il contribuente potrà ottenere la detrazione ordinaria sulle spese sostenute in data anteriore (acconti) e il 110% su quelle sostenute dopo la predetta data.

Infine, ai fini della eventuale cessione del credito, l’agenzia chiarisce che, nel caso specifico, dovranno essere compilate e inviate due distinte comunicazioni, entrambe riferite al 2021, una contenente la detrazione ordinaria per la quale non si dovrà richiedere né il visto di conformità né gli estremi dell’asseverazione, e l’altra per la cessione della detrazione del 110%, per la quale si dovrà ottenere il visto di conformità e si dovranno indicare gli estremi dell’asseverazione, redatta secondo il modello previgente a quello approvato con il dm 329/2020.

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