I riassicuratori europei chiedono alla Prudential Regulation Authority di estendere il periodo transitorio o di ritardare le modifiche fino a che la revisione di Solvency II non sia completata

Il Reinsurance Advisory Board (RAB) di Insurance Europe ha esortato la Prudential Regulation Authority (PRA) del Regno Unito a estendere il suo Temporary Permissions Regime (TPR) o aspettare che la revisione del Tesoro di Solvency II sia completata prima di apportare modifiche ai suoi requisiti normativi.

Una recente consultazione condotta dalla PRA ha delineato le modifiche proposte ai requisiti di segnalazione di Solvency II e le aspettative nel mercato britannico.

Le richieste di Insurance Europe sulle regole di Solvency II

Tuttavia, Insurance Europe, che rappresenta 37 associazioni assicurative nazionali, sostiene che i cambiamenti sono rilevanti per diversi riassicuratori dell’UE con filiali in paesi terzi nel Regno Unito o imprese che operano sotto le autorizzazioni temporanee della PRA.

Allo stesso tempo, il Tesoro britannico sta anche rivedendo le regole di Solvency II per i riassicuratori che operano nel Regno Unito, ma il periodo transitorio offerto alle imprese UE è destinato a finire prima che il Tesoro prenda una decisione e i cambiamenti possano essere incorporati nella legge.

Insurance Europe chiede quindi che la PRA prenda in considerazione il trattamento specifico della riassicurazione prima della fine del periodo di transizione o che lo estenda fino a quando l’esito della revisione dell’HMT sia noto e implementato.

La federazione dice che questo eviterebbe alle imprese di dover implementare una serie di requisiti di segnalazione che potrebbero poi cessare di applicarsi o dover essere modificati.

Eliminerebbe anche la necessità per le aziende di richiedere deroghe o modifiche delle regole di segnalazione, così come il requisito per la PRA di valutare qualsiasi applicazione.

Il RAB ha anche delineato diversi aggiustamenti alle proposte Solvency II della PRA che mirano a garantire che i requisiti catturino adeguatamente le caratteristiche specifiche delle attività riassicurative, mantenendo al contempo il principio della concorrenza leale e della parità di accesso al mercato britannico.

Ha inoltre sottolineato che i riassicuratori SEE sono soggetti a norme nazionali equivalenti a quelle del Regno Unito, e quindi non ottengono alcun vantaggio rispetto ai riassicuratori con sede nel Regno Unito nei loro requisiti patrimoniali e di segnalazione.

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