DA RESTITUIRE LA RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE
Daniele Cirioli
Chi andrà in pensione l’anno prossimo beneficerà di una maggiorazione della rivalutazione del «montante contributivo» che non dovrà mai più restituire. A differenza di quanti andranno in pensione dopo l’anno 2022 ai quali, invece, il conto risulterà pari: riceveranno anche loro la maggiorazione, ma la restituiranno mediante decurtazione delle rivalutazioni degli anni futuri. Poca cosa (circa 21 euro per ogni 100mila euro di contributi accantonati), ma la differenza di trattamento c’è (a sfavore dei più giovani) ed è la prima volta che capiterà.
La questione è tecnica. Riguarda, infatti, il calcolo c.d. «contributivo» delle pensioni. Per questo interessa soprattutto i giovani, per tali intendendo coloro che hanno cominciato a lavorare dopo l’anno 1995 e che avranno la pensione calcolata interamente con il criterio contributivo. Ma gli altri lavoratori non ne sono esenti; tuttavia, nel loro caso, il criterio contributivo si applica solo ai contributi versati dall’anno 2012. Il criterio contributivo calcola l’importo della pensione quale misura “percentuale” dei contributi versati durante la vita lavorativa. Tale percentuale, prefissata dalla legge, cresce al crescere dell’età di pensionamento, da 65 (4,186%) a 71 anni (6,466%). La percentuale è applicata a totale dei contributi accantonati mese dopo mese, anno dopo anno, durante la vita lavorativa, che si chiama «montante contributivo». Tale montante, ogni anno, è soggetto a rivalutazione per far sì che conservi il potere di acquisto. Il tasso di rivalutazione è dato dalla variazione del PIL (prodotto interno lordo) dei cinque anni precedenti a quello della rivalutazione.
Arriviamo alla questione. Il 27 ottobre 2014, nel comunicare il tasso di rivalutazione per i lavoratori che si sarebbero pensionati nell’anno 2015, l’Istat fece presente che per la prima volta dal 1996 il tasso risultava inferiore a 1 (cioè 0,998073%). Cosa singolare, perché avrebbe comportato non una rivalutazione, bensì una “svalutazione” del montante contributivo. Ad esempio, un montante di 300 mila euro sarebbe diventato di 299.422 euro. L’Inps, in via amministrativa, congelò la svalutazione sostenendo che la legge n. 335/1995 non prevede l’applicazione del tasso in senso negativo (cioè in svalutazione). La tesi dell’Inps è poi divenuta norma del decreto legge n. 65/2015 che ha inserito questo periodo nella legge n. 335/1995: «in ogni caso il coefficiente di rivalutazione (…) non può essere inferiore a 1, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».
La rivalutazione 2022. A sette anni di distanza la storia si è ripetuta. L’Istat, infatti, con nota 7 ottobre ha comunicato il tasso di rivalutazione dei montanti contributivi al 31 dicembre 2020 per chi andrà in pensione nell’anno 2022: 0,999785. Cioè di nuovo inferiore a 1 e che, per effetto del decreto legge n. 65/2015, non sarà utilizzato. A differenza di sette anni fa, però, nei prossimi anni a partire dal 2022, il tasso di rivalutazione sarà corretto per decurtare il tasso negativo non applicato per l’anno 2020 (— 0,000215). Nell’anno 2014, invece, i pensionati furono graziati dal recupero, perché la norma stabilì che «in sede di prima applicazione non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive».
Il bluff per i giovani. Agli effetti pratici, dunque, succederà qualcosa di anomalo: chi andrà in pensione il prossimo anno «risparmierà» la decurtazione del tasso negativo, a differenza di chi andrà in pensione negli anni avvenire (dal 2023 in poi). Chi andrà in pensione l’anno prossimo, in altre parole, beneficerà di una rivalutazione maggiorata (0,0215%) che non dovrà restituire mai più.
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