CON IL NUOVO ANNO AL RESTYLING ANCHE LE SANZIONI PREVISTE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE
di Luciano De Angelis; e Christina Feriozzi
A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, la soglia non raggiungibile dei pagamenti in contanti si abbasserà dai 2.000 ai 1.000 Euro. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di detta soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni edittali previste per il mancato rispetto delle regole. Sono queste le disposizioni apportate agli artt. 49 e 63 del dlgs n. 231/07, dal comma 3-bis, inserito dall’art. 18, comma 1, lett. a) e b) del dl 26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che dall’inizio del prossimo anno dispiegheranno il loro effetto finale. Tale nuove soglia è stata peraltro confermata dal sottosegretario al Mef, Federico Freni, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata del 13 ottobre 2021 presso la commissione Finanze della camera.

No a mille euro in contanti. Cambia ancora una volta la soglia sui trasferimenti in contanti che dal 1° Gennaio 2022 diverrà pari a euro 999,99 centesimi. Tale limite viene abbassato, all’evidente scopo di rendere sempre più tracciati e maggiormente intellegibili i trasferimenti di denaro con il chiaro intento di diminuire le c.d. «transazioni in nero».

Le limitazioni all’uso del contante, contemplate dall’art. 49 del dlgs n. 231/07, sono applicabili indipendentemente dalla causale del passaggio di denaro e dal fatto che il trasferimento avvenga fra soggetti persone fisiche o giuridiche.

In pratica, i limiti e i corrispondenti divieti di trasferimento di contanti oltre soglia sono applicabili a qualsiasi fattispecie di operazione, sia essa di acquisto merce in negozi, come di saldo di prestazioni professionali e riguardano anche i rapporti fra soci e società anche se queste ultime sono dotate solo di soggettività e non di personalità giuridica (in altri termini anche per gli scambi di denaro all’interno delle società di persone o associazioni non riconosciute e relativi soci o associati).

Per i professionisti, destinatari degli obblighi antiriciclaggio, le problematiche più rilevanti possono rinvenirsi nella gestione delle contabilità ordinarie. In tali situazioni, infatti, oltre alle registrazioni di fatture (in acquisto o vendita) pagate in contanti dai clienti in unica soluzione o in rate ultrasoglia potrebbero essere oggetto di rilevazione, nell’ambito societario, anche i finanziamenti dei soci in contanti e i prelievi di utili.

I prelevamenti e versamenti in banca ultrasoglia restano legittimi. La soglia, ricordiamo tuttavia, non ha alcun effetto sui prelevamenti e versamenti presso istituti di credito o postali in contanti poiché in tali circostanze non sussiste alcun limite. Resta inoltre ammissibile fra soggetti privati pagare una determinata somma superiore al limite di legge, parte in contanti e parte in strumenti tracciabili (es. assegni, carte di credito, bonifici) purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla nuova soglia.

Altresì legittimo risulta che un determinato pagamento (anche con fattura) avvenga attraverso più rate al di sotto della soglia, purché la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate sia connaturato all’operazione o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti (si veda in tal senso circolare Mef 8/2010).

Cosa cambia nel sistema sanzionatorio. Le operazioni realizzate in unica soluzione, in contanti ultrasoglia, fra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche), concretizzano le condizioni sulla base delle quali le ragionerie territoriali dello Stato sono legittimate alla irrogazione di sanzioni, che possono riguardare sia chi ha effettuato il pagamento sia chi l’ha indebitamente ricevuto.

Tali sanzioni, contestualmente all’abbassamento delle soglie, saranno diminuite nei loro minimi edittali.

In pratica, la legge 157/2019 prevede un nuovo comma (1-ter) all’art. 63 del dlgs 231/07, secondo il quale: «Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 (dell’art. 49 ndr), è fissato a 2.000 Euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a euro 1.000».

Da notare che tali disposizioni non valgono per chi omette di segnalare alla direzioni territoriali le irregolarità, come ad esempio i professionisti. In questi casi, infatti, le soglie edittali di chi omette la segnalazione (ai sensi dell’art. 63, comma 5) restano, infatti, fissate da 3.000 a 15.000 euro.

In altri termini, chi omette di segnalare l’irregolarità rischia sanzioni minime triple rispetto a chi tali infrazioni le commette; situazione questa di cui non è davvero agevole comprendere la logica.

Anche oblare diverrà più conveniente. Ai sensi dell’art. 65, comma 9, per tutte le violazioni di cui all’art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell’art. 51, è ammesso l’utilizzo dell’istituto premiale dell’oblazione, ossia delle previsioni di cui all’art. 16 del dlgs 689/81, sia per i soggetti che commettono l’infrazione nel trasferimento di contanti e titoli al portatore, sia per chi, essendo a ciò tenuto, omette di comunicare tale irregolarità. L’istituto diverrà più conveniente per le irregolarità in tema di contanti nel momento in cui i minimi edittali risulteranno passeranno da 2.000 a 1.000 euro. In questi casi, infatti, il costo dell’oblazione passerà rispettivamente da 4.000 a 2.000 euro. Tale beneficio non sarà, invece utilizzabile per chi ha omesso la comunicazione di irregolarità, che, sulla base delle attuali e future disposizioni continuerà a pagare al minimo 5.000 euro, pari ad 1/3 del massimo. Anche tale differenziazione appare incomprensibile.

L’Europa verso una soglia massima a 10.000 euro. Verso la soglia massima dei 10.000 euro per l’intera Ue. È questo il tetto massimo dei pagamenti in denaro contenuto in un pacchetto di proposte della commissione Ue dello scorso 20 luglio. Tale proposta, tuttavia, per essere accolta dovrebbe avere l’assenso di tutti i paesi europei e sortire effetti non prima del 2024.

Detta norma, ovviamente andrebbe ad impattare unicamente nell’ambito operativo di quei paesi che, all’interno dell’Ue, hanno stabilito ad oggi soglie superiori a 10.000 euro e soprattutto in quelli che non hanno fissato soglie (si veda tabella in pagina).

Detta norma, di contro, non sortirebbe alcun effetto nei paesi (come l’Italia) che già da molto tempo hanno introdotto soglie inferiori. La Corte di giustizia europea, infatti, ha stabilito che gli Stati membri, per ragioni di interesse pubblico, possono adottare specifiche norme, volte a contrastare la circolazione di denaro contante (Corte di giustizia europea, sentenze C-422/19 e C-423/19).Ne deriva che l’introduzione di una soglia comunitaria risulterebbe solo un limite massimo ai trasferimenti in contanti che non impedirebbe agli Stati membri (come l’Italia) di rendere cogenti soglie inferiori.
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