Nella procedura telematica di registrazione le parti stipulanti rimangono responsabili d’imposta in caso di omesso versamento del tributo da parte del notaio. Questo è quanto ha sancito la Cassazione con ordinanza 22545/2021. La quale conferma la responsabilità solidale dei soggetti contraenti per le imposte. Nel caso in cui il notaio ometta il versamento del tributo, ciò non incide sulla solidarietà ex art. 57 T.U. Registro, poiché, sotto il profilo tributario, rimane fermo che le parti sostanziali dell’atto restano sempre i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta. È da escludere, inoltre, che il dettato della legge notarile, in combinato disposto con la legge del registro, comporti che il pagamento dell’imposta di registro possa essere eseguito di fatto solo dal notaio. Né può ritenersi che la norma tributaria abbia realizzato una sorta di delegazione al notaio quale esattore dell’imposta. Il sistema delle norme non esclude la partecipazione attiva delle parti nel pagamento, sia sotto il profilo della concreta effettuazione del pagamento a opera del soggetto stipulante quanto sotto quello del controllo che il versamento, effettuato nelle mani del notaio, pervenga effettivamente all’amministrazione.

Francesca De Nardi

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