Chi subisce un danno a seguito di un altrui infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione commessa da una società madre può chiedere alla società figlia il risarcimento dei danni derivanti da tale infrazione. A tal fine, essa dovrà provare che le due società costituivano un’unita economica al momento dell’infrazione. È quanto si legge nella (attesa) sentenza nella causa C-882/19 Sumal, che, di fatto afferma un nuovo principio nell’ambito della responsabilità nei gruppi.

Va ricordato che le decisioni della Corte Europea non risolvono le controversie nazionali, ma vincolano, oltre che il giudice adito anche gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Il fatto. Tra il 1997 e il 1999, la società Sumal SL ha acquisito due autocarri dalla Mercedes Benz Trucks España SL (MBTE), una società figlia del gruppo Daimler, di cui la Daimler AG è la società madre. Con decisione del 19/7/2016 (Caso AT.39824 — Autocarri ) la Commissione ha constatato una violazione, da parte della Daimler AG, delle norme del diritto dell’Unione che vietano i cartelli tra imprese (a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE) ed ha inflitto delle ammende a varie società del settore automotive, tra cui Daimler AG, per accordi collusivi sui prezzi degli autocarri. A seguito della suddetta decisione, la Sumal ha promosso un’azione di risarcimento danni nei confronti della MBTE, chiedendo il pagamento della somma di EUR 22.204,35 per i danni derivanti da tale cartello. In pratica, tale somma secondo la società spagnola, sarebbe infatti il sovrapprezzo da essa pagato a favore della controllata spagnola di Mercedes per l’acquisto di alcuni autocarri prodotti dal gruppo Daimler rispetto al minor prezzo di mercato che si sarebbe pagato in assenza dei suddetti accordi collusivi.

La domanda di risarcimento fu respinta dal Tribunale di commercio di Barcellona, poiché la MBTE non era indicata nella decisione della Commissione. A questo punto la Sumal ha presentato appello avverso tale sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona). In tale contesto, detto giudice si chiede se, ed eventualmente a quali condizioni, un’azione di risarcimento danni possa essere diretta contro una società figlia a seguito di una decisione della Commissione che constata pratiche anticoncorrenziali della sua società madre. Pertanto, ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre detta questione alla Corte di giustizia in via pregiudiziale (si veda ItaliaOggi del 17 Aprile 2021).

La decisione della Corte di giustizia. La Corte di giustizia dell’unione europea con la sentenza in commento (resa nota il 6 ottobre), precisa le condizioni alle quali le vittime di una pratica anti-concorrenziale di una società sanzionata dalla Commissione, hanno il diritto di far valere, nell’ambito di azioni di risarcimento danni proposte dinanzi ai giudici nazionali, la responsabilità civile delle società figlie della società sanzionata che non sono oggetto della decisione della Commissione. In primo luogo, viene precisato che secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest’ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Da tale definizione scaturisce ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l’unità economica al momento della commissione dell’infrazione. In conseguenza di quanto sopra, qualora sia stata constatata l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nei confronti di una società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile di una società figlia di tale società qualora provi (presso il giudice nazionale) «….che, tenuto conto, da un lato, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche e, dall’altro dell’esistenza di un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile, la suddetta società figlia costituiva un’unità economica con la sua società madre».

In definitiva, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un’altra società soltanto nel caso in cui la seconda società controlli la prima.

Luciano De Angelis

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