In caso di dubbio sul contenuto ambiguo di un documento prodotto in sede di offerta la stazione appaltante deve comunque interfacciarsi con l’offerente per ricostruire la volontà dell’offerente e non può escludere tout court. Lo ha affermato l’Autorità nazionale anticorruzione con il parere di precontenzioso dell’8 settembre 2021, n. 609 relativa ad una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di lavori per manutenzione della rete autostradale.

La questione era sorta per l’esclusione dalla gara disposta nei confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese per non avere fornito chiarimenti esaustivi alla richiesta di soccorso istruttorio riguardante la somma assicurata tramite la polizza fidejussoria presentata ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del codice appalti.

Il raggruppamento aveva fatto presente che per un errore materiale addebitabile alla compagnia di assicurazione era stata prodotta la polizza per 52.000 euro invece che per 72.000 euro. Era stata quindi presentata un’appendice di precisazione in cui veniva esplicitata l’esatta somma.

La stazione appaltante aveva però ritenuto che l’ulteriore appendice di precisazione presentata dal concorrente non eliminasse l’ambiguità relativa all’effettiva somma assicurata (in una parte era richiamata la somma esatta e in altra parte la somma errata) e quindi ha proceduto all’esclusione.

L’Anac nel parere ha precisato innanzitutto che l’integrazione tramite appendice postuma della polizza fideiussoria in sede di soccorso istruttorio è da ritenersi pacificamente consentita e per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione, purché la cauzione prodotta sia già stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione del principio di par condicio.

Nel merito delle due precisazioni rese dal raggruppamento, l’Anac ha ritenuto che la parte del modello deputata a contenere la manifestazione di volontà negoziale finalizzata ad integrare o modificare il testo della polizza sia solo quella indicata come «oggetto appendice», dove, soprattutto nell’«Appendice di precisazione» prodotta in sede di soccorso istruttorio le parti contraenti hanno indicato in modo inequivocabile che la somma garantita ammonta a 72.000,00 euro, in deroga a quanto previsto nella polizza («…a differenza di quanto erroneamente indicato in polizza»).

A fronte delle rilevate contraddittorietà, ha detto l’Anac, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione della comune intenzione delle parti secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale, tenendo in considerazione quella che appare essere la (sola) manifestazione di volontà contenuta nel riquadro oggetto appendice, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni.

Per l’Anac, quindi, non risulta corretta la decisione della stazione appaltante di procedere all’esclusione dell’Ati (il raggruppamento temporaneo di imprese) istante senza porre in essere un’adeguata attività interpretativa sulla base dei criteri normativi di interpretazione del contratto o, in subordine, senza richiedere ulteriori chiarimenti, appare in contrasto con i richiamati principi generali che informano la disciplina dei contratti pubblici.
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