di Antonio Ciccia Messina
Danni da vaccino Covid indennizzati dallo Stato. Anche se il vaccino non è obbligatorio. E il consenso informato non è uno sbarramento. È quanto deriva dall’applicazione della legge 210/1992, alla luce delle interpretazioni della Corte costituzionale sui vaccini non obbligatori. E sono già in pista iniziative per portare nelle aule di giustizia le richieste degli interessati. Anche se bisogna sottolineare subito che l’indennizzo spetta solo in caso di una menomazione della integrità psico-fisica, da valutare in sede medica. Stando a un rapporto Aifa, Agenzia italiana per il farmaco, si riscontrano in media 16 eventi gravi ogni 100 mila vaccini: bisognerà verificare gli sviluppi per comprendere quanto tutto ciò si traduca in un onere per lo stato. Come segnalato da ItaliaOggi del 12 aprile 2021, che lo stato sia chiamato a indennizzare i danni da vaccino anti Covid discende dai principi stabiliti dalle sentenze della Consulta sulle vaccinazioni non obbligatorie. La legge. 210/92 si limita a prevedere il diritto all’indennizzo a favore di chi riporta danni a causa di vaccinazioni obbligatorie. Ma la Corte costituzionale, con numerose sentenze, ha esteso l’indennizzo anche ai casi di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate. La sentenza 268/2017 ha esteso l’indennizzo ai vaccini antinfluenzali e la più recente, 118/2020, ha ampliato le ipotesi di indennizzo alle vaccinazioni contro il virus dell’epatite A. Il ragionamento della Consulta è che chi si vaccina, anche se è facoltativo farlo, si pone in una condizione di rischio anche a vantaggio della salute pubblica e, quindi, lo fa anche nell’interesse della comunità. A ciò deve corrispondere una copertura dello stato quando le cose non vanno per il verso giusto. Inoltre, in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, le persone confidano e si aspettano esiti positivi per sé e per gli altri. Nelle sentenze della Consulta si legge che la scelta individuale di aderire alla raccomandazione è votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. Questa sensibilità agli interessi collettivi comporta una redistribuzione degli eventuali effetti dannosi: il diritto all’indennizzo si basa, dunque, sulle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, nel caso in cui il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività. Infine, il consenso informato fornito per la vaccinazione non può essere considerato un esonero di responsabilità rispetto reazioni avverse, danni a lunga distanza o inefficacia della vaccinazione. Non è da escludere a priori che si aprano anche filoni per far valere un’eventuale responsabilità per danni delle case produttrici.

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