Le prestazioni erogate da una forma di previdenza riconducibile al «terzo pilastro svizzero» sono equiparabili ai redditi di lavoro dipendente e sottoposti al regime di tassazione separata. È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 471 dell’Agenzia delle entrate, in cui un contribuente fiscalmente residente in Italia che lavora in Svizzera ha sottoscritto un contratto elvetico di previdenza privata vincolata riconducibile al «terzo pilastro 3a», di cui ha beneficiato nel 2019 in un’unica soluzione. Chiede quindi di conoscerne il corretto trattamento fiscale. Secondo l’Agenzia, la somma percepita dall’istante in esecuzione della convenzione stipulata con la fondazione svizzera costituisce una prestazione di natura pensionistica ed è, pertanto, riconducibile, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati». Perciò, tenuto conto che le somme sono percepite in un’unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del Tuir, in base al quale «l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione delle pensioni».

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