IL VOSTRO QUESITO

Sono a chiedere i termini di prescrizione su un contratto tutela legale emessa a favore di un medico di cui allego una foto delle condizioni. In base all’art. 2952 i termini di prescrizione decorrono dal momento in cui si è verificato il fatto o dal momento in cui l’assicurato ne viene a conoscenza?

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 1913 del codice civile stabilisce: “Art. 1913. – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro. – L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
L’articolo 2952, nei commi 2-3 e 4, dispone: “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
Alla luce di quanto sopra e stante il tenore letterale dell’art. 1913 del codice civile, il termine biennale di prescrizione di cui all’ art. 2952 del codice civile decorre dal giorno in cui “l’assicurato ne ha avuta conoscenza”.