IL VOSTRO QUESITO

L’art. 146 del codice assicurazioni e il decr. interm. 191 del 2008 regolano la richiesta di accesso agli atti per i sinistri RCA.
E’ corretto richiedere l’accesso ad una perizia per una polizza infortuni ai sensi dell’art 7 del codice della privacy? o vi è altra normativa cui fare riferimento?
Esiste una normativa cui fare riferimento per richiedere l’accesso agli atti per altri rami (polizze abitazione, malattia, etc) nei casi in cui il sinistro non viene ammesso ad indennizzo o quando si presenta una consistente differenza sulla valutazione del danno?

L’ESPERTO RISPONDE


Come giustamente fatto presente dal lettore, disciplina il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall’art. 146 del C.d.a. il cui primo comma dispone:
“1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano”, prevedendo al successivo comma 2 che
“2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria”.

In effetti la norma, così come è redatta non specifica in modo espresso che tale diritto debba ritenersi limitato ai soli sinistri R.C.A., stabilendo che tale obbligo sia a carico delle “imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”; si desume che esso possa riguardare i sinistri R.C.A. per il fatto che la norma in questione risulta inserita nel “Titolo X – Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti (artt. 122-160)”, anche se poi l’articolo 150 bis stabilisce norme sul certificato di chiusa inchiesta -rilevante solo nel caso di furto ed eventualmente del veicolo, e stabilisce che “1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2”. Ma tant’ è, ciò conferma la limpida confusione del nostro frettoloso legislatore. Da questo punto di vista potrebbe ritenersi che il danneggiato da un sinistro diverso da quello riconducibile alla R.C.A., ed eventualmente ai rami accessori a tale rischio, non possa avvalersi dell’ articolo 146 del C.d.a. per ottenere copia degli atti relativi al sinistro che lo riguarda.

Tuttavia, a nostro avviso, l’assicurato/danneggiato in conseguenza di un sinistro rami vari potrebbe invocare nei confronti dell’ assicuratore sia quanto previsto dall’art. 1175 del codice civile, che impone che “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”, e l’ articolo 183 del codice delle assicurazioni che stabilisce che “1. Nell’esecuzione dei contratti le imprese devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;” e non vi è dubbio che, come anche precisato dall’IVASS, per “esecuzione del contratto” deve anche intendersi la gestione del sinistro.