Franco Ricca
La gestione dei sinistri nell’ambito dei contratti di riassicurazione, sulla base di mandati con rappresentanza rilasciati dalle società riassicurate, non può fruire dell’esenzione dall’Iva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 63 del 5 ottobre 2020, riconoscendo tuttavia l’inapplicabilità delle sanzioni, per obiettive condizioni di incertezza, sulle violazioni commesse in precedenza. Il quesito era stato posto da una direzione regionale in seguito alle contestazioni verbalizzate nel corso del 2019 nei confronti di alcune imprese del settore che avevano ritenuto di poter applicare all’attività di liquidazione danni derivanti da sinistri la disposizione dell’art. 10, n. 2, del dpr 633/72, che esenta dall’imposta le operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio.

Al riguardo, l’agenzia ricorda anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, l’attività di assicurazione, ai fini dell’esenzione dall’Iva, si estrinseca nell’impegno della compagnia, a fronte del pagamento del premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione dell’evento, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto. L’esenzione si estende alla pluralità delle prestazioni idonee a integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, tra le quali non rientra però, come chiarito dalla Corte, l’attività di liquidazione dei danni derivanti da sinistri affidata dall’assicuratore a un terzo, nella quale non sussiste un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di liquidazione e il soggetto assicurato. Nella fattispecie in esame, il contratto di riassicurazione, nel cui ambito si inserisce il mandato alla gestione dei sinistri, non crea un rapporto negoziale tra l’assicurato e il riassicuratore. Neppure è possibile considerare le prestazioni in esame come relative alle operazioni di riassicurazione, mancando gli aspetti essenziali dell’intermediazione del servizio assicurativo, né quali prestazioni accessorie alle operazioni stesse. In definitiva, le prestazioni in questione sono imponibili. Tuttavia, tenuto conto della complessità della questione e delle obiettive condizioni di incertezza, anche per l’assenza di chiarimenti amministrativi, l’Agenzia riconosce non punibili, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del dlgs 472/97, le violazioni commesse prima della pubblicazione della risoluzione.

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