IL VOSTRO QUESITO

Mi trovo a dibattere una risoluzione di un perito in merito alla procedura da lui seguita per la quantificazione del danno.
Il caso è il seguente: abbiamo stipulato una polizza incendi per un concessionario auto per le seguenti somme – merci (autoveicoli) per € 1.000.000,00 con deroga proporzionale del 15%
Garanzia grandine fino ad € 50.000,00.
Successivamente, dovendo aumentare la somma assicurata, abbiamo stipulato altra polizza con altra compagnia (comunicando che esiste altra assicurazione con altra compagnia per il medesimo rischio).
Per le seguenti somme: merci (veicoli) per € 150.000,00 con deroga proporzionale del 15% con il limite del 30% per la grandine e comunque per un massimo di € 30.000,00.
Il perito della compagnia ci dice che deve procedere con due liquidazioni, ma non può tener conto del cumulo delle somme assicurate anche se è stato comunicato e scritto che esiste altra polizza.
E’ chiaro che la seconda polizza con il criterio del perito darà come risultato pari allo zero perché la preesistenza è di € 1.500.000,00 contro una somma assicurata di € 150.000,00.
Vuol dire che la seconda polizza è pagata per nulla perché qualsiasi danno verrebbe annullato dal fatto che è enormemente sotto assicurato.

L’ESPERTO RISPONDE


L’articolo 1910 del codice civile testualmente dispone: “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
Nel caso di specie, quindi, trattasi di “assicurazione presso diversi assicuratori” e non di coassicurazione di cui all’art. 1911 del codice civile;
Sono assolutamente condivisibili, quindi, le osservazioni del nostro lettore per cui l’assicurato ha pieno diritto di ottenere da entrambi gli assicuratori la quota di indennizzo di sua spettanza. Aggiungo che, per il caso, di sovrassicurazione (non dolosa, ovviamente) il danneggiato potrebbe avere diritto all’intero indennizzo, senza l’applicazione di alcuno scoperto (salvo diverse clausole contrattuale), restando a suo carico le sole eventuali franchigie.