Franco Ricca
Via libera all’esenzione Iva della perizia di valutazione dello status di non autosufficienza della persona ai fini dell’erogazione di prestazioni assistenziali, resa da un perito indipendente, a condizione però che abbia ottenuto il riconoscimento di organismo avente carattere sociale secondo il diritto nazionale: tale prestazione è infatti oggettivamente riconducibile tra quelle strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 132, par. 1, lettera g), della direttiva Iva. Così la Corte di giustizia Ue con sentenza 8 ottobre 2020, pronunciata nella causa pregiudiziale C-657/19. Le questioni erano state sollevate dall’autorità giudiziaria tedesca nell’ambito di una controversia tributaria sul trattamento applicabile, ai fini Iva, alle prestazioni, rese da un’infermiera diplomata, consistenti nella stesura, per conto del servizio medico incaricato da un ente pubblico di assicurazione malattia, di perizie di valutazione della non autosufficienza di determinati pazienti a fini assistenziali e previdenziali. La Corte ricorda che l’esenzione mira a favorire l’accesso a determinate prestazioni di servizi di pubblico interesse, riducendone il costo; la condizione che tali prestazioni siano effettuate da organismi di diritto pubblico o altri organismi riconosciuti dallo stato membro interessato come aventi carattere sociale. In ordine al profilo oggettivo, è necessario che le prestazioni siano strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale. Nella fattispecie, ad avviso della Corte, questo requisito sussiste. In primo luogo, sul piano letterale, la disposizione non esige che tali prestazioni siano rese direttamente a favore di beneficiari dell’assistenza, sicché vi rientrano anche quelle rese a soggetto che eroga le prestazioni assistenziali o previdenziali. Secondariamente, questa interpretazione è conforme all’obiettivo di ridurre il costo di dette prestazioni. È inoltre irrilevante la circostanza che le prestazioni «direttamente connesse», quali le perizie in questione, siano rese in regime di subappalto nei confronti di un altro soggetto passivo che, a sua volta, effettua le medesime prestazioni esenti a favore della cassa di assistenza. Quanto al requisito soggettivo, che richiede, ai fini dell’esenzione, che il prestatore sia un ente di diritto pubblico o un altro organismo riconosciuto avente carattere sociale, l’infermiera, non possedendo evidentemente il primo status, può applicare l’esenzione solo se rientra nella seconda categoria. Spetta agli stati fissare le norme per il riconoscimento dello status di organismo di carattere sociale, in conformità al diritto dell’Ue e sotto il controllo del giudice nazionale. Nel caso di specie, sebbene l’infermiera abbia reso le sue prestazioni in qualità di subappaltatrice di servizio medico, ella non risulta, a sua volta, destinataria di un provvedimento analogo ai sensi del diritto tedesco, non avendo stipulato un contratto direttamente con la cassa di assistenza. Conclusivamente, la direttiva non impedisce che a un esperto sia negato il riconoscimento di organismo di carattere sociale, benché egli fornisca le prestazioni peritali di valutazione di non autosufficienza in qualità di subappaltatore di un soggetto riconosciuto e i costi di tali prestazioni siano in definitiva sostenuti dalla cassa assistenziale, e benché detto esperto possa, secondo il diritto interno, stipulare un contratto direttamente con la cassa in modo da ottenere il riconoscimento, ma non si sia avvalso di tale possibilità.

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