Lo conferma la recente ordinanza numero 20341 del 28 settembre 2020 resa dalla sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, seguendo il più recente orientamento della medesima Corte in punto «risarcimento danni da insidia», riferibile alle ipotesi di caduta di pedone a causa del manto calpestabile dissestato.

di M. Morini e MR. OLIVIERO

Per delineare chiaramente i contorni dell’insidia, la Corte di Cassazione con questa pronuncia ha ulteriormente rimarcato la rilevanza dell’elemento soggettivo della non conoscibilità della situazione di oggettivo e potenziale pericolo. Una pronuncia in assoluta sintonia con le altre recenti Ordinanze n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 01 febbraio 2018, rese dalla stessa Corte di Cassazione.

Requisito oggettivo e soggettivo dell’insidia

Affinché si possa riconoscere una insidia, tale da giustificare un onere risarcitorio a carico del custode della cosa in custodia che ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile ha provocato l’evento dannoso, occorre la prova sia del requisito oggettivo, intenso come concreta e potenziale situazione di pericolo connessa alle intrinseche caratteristiche della cosa oggetto della custodia, sia del requisito soggettivo, nella sua duplice componente della non visibilità e della non conoscibilità.

Concorso di colpa del «creditore»

Ancora una volta la Suprema Corte ha precisato che il rapporto di causalità materiale tra la situazione di oggettiva pericolosità della cosa e l’evento dannoso, la cui prova costituisce il presupposto dell’onere risarcitorio ex art. 2051 del Codice Civile, può essere interrotto dalla condotta dello stesso danneggiato, nota come «concorso di colpa del creditore» che, con comportamento caratterizzato da imperizia, imprudenza o negligenza, abbia – per l’appunto –  interrotto il rapporto causale medesimo.

Conoscere i luoghi esime dal risarcimento

Un comportamento colposo ex Art. 1227 del Codice Civile che può ravvisarsi, pertanto, sia nel non aver prestato particolare attenzione allo stato dei luoghi, sia nel non aver tenuto conto che la situazione di pericolo era a lui ben nota, per essere a conoscenza dello stato dei luoghi…

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