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Autore:  Alessandro Calzavara
ASSINEWS 323 – ottobre 2020  

Nella assicurazione di responsabilità civile professionale di ingegneri e architetti assume una particolare rilevanza la garanzia che riguarda i danni alle opere progettate e dirette. Spesso le condizioni generali di assicurazione (“oggetto dell’assicurazione”), da un lato limitano la garanzia ai soli danneggiamenti materiali a cose e lesioni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi (ovviamente compreso il committente) dall’assicurato e, dall’altro, escludono i danneggiamenti materiali alle opere oggetto della prestazione professionale ed a quelle delle quali esse ne fanno parte.

Questa esclusione relativa al danno alle opere viene derogata con una condizione particolare (anche perché altrimenti la specifica copertura avrebbe contenuti pressoché insignificanti) oppure, in assenza di espressa esclusione, le condizioni di polizza precisano a quali condizioni il danno cagionato alle opere da errori progettuali può rientrare in copertura.

Ad esempio, la formulazione della clausola può prevedere che siano in garanzia:
a) “i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse … purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo tecnico”
b)
i danni cagionati e/o subiti dalle opere per le quali l’assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo … limitatamente ai danni subiti dalle opere … la garanzia è operante solo se i danni siano conseguenti a rovina totale delle opere; a rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata…”
c) “i danni alle opere di natura edile progettate e/o soggette alla direzione lavori … solo se provocati da crollo, rovina totale e parziale delle opere stesse”.

In generale si può affermare che le condizioni contrattuali subordinano l’operatività della garanzia alla “rovina totale o parziale” delle opere progettate e dirette. È da notare che la definizione di “rovina” è quasi sempre assente, mentre talvolta si precisa il significato di “grave difetto” (1), inteso come vizio che incide sulla funzionalità e rispondenza dell’opera allo scopo per il quale venne progettata e costruita.

Ed è proprio su questo sostantivo (“rovina”) e sul suo significato che non sempre in sede di sinistro le posizioni dell’assicurato e dell’assicuratore sono convergenti. A dimostrazione tra l’altro che l’informazione non è stata forse chiara e trasparente, così come l’illustrazione delle condizioni della copertura non sempre è avvenuta in modo completo e comprensibile.

Infatti, laddove non si sia in presenza di “rovina totale” capita che venga contestata l’operatività della garanzia qualora si siano verificati danni ad una parte soltanto delle opere. Una siffatta interpretazione dell’articolato di polizza sembra di difficile comprensione.

Questa specifica garanzia infatti va letta e interpretata ai fini della sua operatività o meno e al di là delle diverse formulazioni (certamente quelle più generiche possono dar adito a interpretazioni più restrittive), tenendo conto del significato che la giurisprudenza più recente attribuisce al concetto di “rovina parziale”, che riguarda qualsiasi evento che coinvolga anche in maniera semplicemente accessoria un edificio o altra opera civile (cfr. art. 2053 c.c.) (2).

Non senza trascurare che normalmente rientrano nell’ambito della garanzia assicurativa anche i danni per “mancato godimento dell’opera progettata conseguente a gravi difetti dell’opera medesima”, emersi dopo la sua ultimazione e dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l’opera stessa inutilizzabile, anche parzialmente, per gli scopi ai quali era destinata.”

Ed allora volendo dare al concetto di “rovina” (totale o parziale) un’interpretazione che vada al di là di quella meramente letterale e lessicale e che consideri il complessivo impianto delle condizioni contrattuali tutte, si dovrebbe giungere alla conclusione che il concetto di “rovina” non può non comprendere anche quei casi in cui il risultato dell’errore professionale comporti un “grave difetto” dell’opera o si concretizzi, per esempio, in una “disgregazione” o in un “deterioramento” (3) anche parziale dell’opera o di sue parti.

 

1) l’art. 1669 del codice civile circoscrive la responsabilità ai “gravi difetti”, ma riconduce alla nozione di “gravi difetti” anche quelli tali da incidere sulla mera funzionalità e godimento del bene
2) Cass. 5868/1984; Cass. 693/1981; Cass. 4384/1979; Trib. Padova, 25/07/2005 (Fonti Imm. e Propr., 2005, 12, 703), secondo cui “… la responsabilità del proprietario per la rovina di edificio si estende non solo alle strutture portanti ma ad ogni disgregazione anche parziale di elementi accessori collegati stabilmente allo stesso…”; Trib. Roma, 19/09/1984: “La responsabilità del proprietario di un lucernario per i danni subiti da un passante, inciampato nel foro causato dal distacco di uno dei tasselli di vetrocemento da cui l’opera è composta, è regolata dall’art. 2053 c. c., poiché tale distacco integra un’ipotesi si rovina parziale del bene” (Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1985, 78) Sull’argomento, con particolare riguardo alla responsabilità “decennale postuma”, vedasi il paragrafo 1.23 del manuale “Rischi Tecnologici”, di Barozzi, Marrese, Pennazzato – Assinform Edizioni, 2018
3) la copertura normalmente vale per danneggiamenti materiali a cose (e per lesioni personali) e le definizioni di polizza individuano detti danneggiamenti materiali nella “distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati”.